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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.03.2005 16.2005.15

1 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·964 parole·~5 min·1

Riassunto

contratto di sepoltura - qualifica di appalto - contestazioni fatte valere nella fase preprocessuale non vincolano il giudice - violazione del segreto d'ufficio non compete alla CCC

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.15

Lugano 1° marzo 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 24 gennaio 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.14) promossa con istanza 20 marzo 2003 da

 CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'970.45 oltre accessori come pure il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda aumentata a fr. 5'350.95 e parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri CO 1, __________, ha convenuto __________ RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3'970.45 (doc. C) - in seguito aumentati a fr. 5'350.95 - rivendicati a saldo delle proprie prestazioni professionali, domanda alla quale il convenuto si è opposto contestando l'ammontare della mercede fatturata, a suo dire esagerata, non potendosi applicare il tariffario OTIOF in difetto di una pattuizione in tal senso e avendo egli richiesto un funerale a buon mercato, tanto più che l'istante gli aveva preventivato un costo di fr. 2'500.-;

                                         che con sentenza 24 gennaio 2005 il Pretore, accertata preliminarmente l'ammissibilità dell'estensione della domanda  formulata dall'istante e qualificato il contratto concluso dalle parti di appalto, ha ammesso, sulla base della perizia giudiziaria secondo la quale le posizioni fatturate dall'istante sono conformi alle prestazioni eseguite e ai tariffari di categoria, le pretese dell'istante in fr. 4'234.- ritenendo la notifica di difetti in relazione all'opera fornita dall'istante tardiva, la contestazione del convenuto essendo riferita unicamente all'ammontare della mercede, mentre quella relativa all'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate siccome sollevata tardivamente;

                                         che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a), b), e) e g) dell'art. 327 CPC; egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che la doglianza del ricorrente secondo la quale il Pretore non avrebbe offerto alle parti la possibilità di una conciliazione durante l'udienza indetta per la discussione deve essere disattesa, avendo il convenuto sottoscritto il verbale 30 aprile 2003 senza nulla eccepire e, sempre per quanto risulta dal verbale, senza aver proposto una soluzione transattiva del caso, essendosi limitato a contestare la pretesa avversaria siccome eccessiva;

                                         che in merito alla pretesa violazione del segreto d'ufficio da parte del primo giudice per avere menzionato nella sentenza la data e il contenuto del certificato ereditario rilasciato al convenuto, la censura esula dalle competenze di questa Camera che non è chiamata ad esprimersi su eventuali violazioni dei doveri di servizio da parte dei Pretori;

                                         che, a ogni modo, il Pretore si è limitato ad accertare la legittimazione passiva del convenuto, come era tenuto a fare d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, m. 1);

      che per quanto attiene al rimprovero mosso al primo giudice di non aver tenuto conto delle contestazioni formulate dal convenuto nella fase preprocessuale e risultanti dai documenti di causa, va rilevato che il giudice deve tener conto esclusivamente delle allegazioni formulate dalle parti in sede giudiziaria per determinare con certezza i limiti della contesa (CCC 12 luglio 2002 in re P. e P. c/ C. massima pubblicata in www.ti.ch/Generale/PG; Brönnimann, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5), ovvero, nel caso di specie, quelle formulate all'udienza del 30 aprile 2003 durante la quale il convenuto si è limitato a contestare l'ammontare della pretesa avversaria ma non anche l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni fatturate;

                                         che in merito a questa contestazione, la sola che il Pretore era tenuto a verificare, questi, esclusa poiché non provata la pattuizione di una mercede a corpo, ha ritenuto congrua la pretesa dell'istante sulla base della perizia giudiziaria secondo cui le prestazioni fatturate erano conformi anche con riferimento ai tariffari di categoria, listini che ancorché non richiamati dalle parti al momento della conclusione del contratto, forniscono comunque un indizio per valutare la congruità della mercede;

                                         che, per quanto attiene alla scelta del perito, il convenuto avrebbe dovuto, se del caso, ricusare la persona incaricata al momento della sua designazione (art. 248 cpv. 2 CPC);

                                         che, del resto, per svolgere correttamente il suo incarico il perito doveva essere cognito dell’attività di una ditta di pompe funebri;

                                         che le ulteriori lamentele del ricorrente, secondo il quale il Pretore avrebbe reso una decisione di parte, non suffragano nessuno dei titoli di cassazione dallo stesso invocati e non vi è quindi necessità di approfondirle anche perché, in ogni caso, la sentenza pretorile non è arbitraria, ovvero insostenibile;

                                         che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità del caso e della situazione del ricorrente si giustifica, a titolo eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 15 febbraio 2005 di __________ RI 1 è  respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3.Intimazione:

-   ;

-     Gondola.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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