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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.03.2006 16.2005.129

6 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·783 parole·~4 min·1

Riassunto

ordinaria trattata quale sommaria - definizione riconoscimento di debito

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.129

Lugano 6 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 2005 presentato da

RI 1   

contro  

la sentenza 21 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile (inc. n. 102/2005) promossa con istanza 27 settembre 2005 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 699.40 oltre accessori e il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 27 settembre 2005 (denominata azione di accertamento), la società fiduciaria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Riva San Vitale per ottenere il versamento di fr. 699.40 oltre accessori rivendicati per il mancato pagamento di fatture emesse il 16 aprile 2004 (fr. 322.80) e il 29 settembre 2004 (fr. 376.60) per prestazioni svolte a favore della convenuta;

                                         che RI 1 si è opposta all'istanza contestando la sussistenza della pretesa, ritenuto che la prima fattura si riferisce a prestazioni mai ricevute, mentre la seconda a prestazioni mai richieste;

                                         che con sentenza 21 ottobre 2005 il Giudice di pace, qualificando di valido riconoscimento di debito la documentazione prodotta dall'istante, ha pronunciato il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la presenta di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che per quanto attiene al tipo di procedura adottata, il primo giudice, nonostante il chiaro contenuto dell'istanza che postulava per il pagamento di una determinata somma di denaro e solo in secondo luogo per il rigetto dell'opposizione, ha trattato la stessa come una semplice istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione secondo la procedura sommaria dell'art. 20 LALEF, concludendo peraltro a torto alla presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante;

                                         che, infatti, simile qualifica non può essere attribuita a semplici fatture poiché dalle stesse non risulta la volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore di pagare una determinata somma di denaro (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82);

                                         che trattando l'istanza 27 settembre 2005 secondo la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione anziché secondo gli art. 291 segg. CPC, il giudice di pace ha violato l'art. 101 CPC, secondo cui né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge;

                                         che simile vizio può essere sanato solo con il rinvio degli atti per nuovo giudizio, da emanarsi nell'ottica di un'azione ordinaria intesa al pagamento di una somma di denaro, contestata dalla controparte;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto;

                                          che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre le ripetibili di questa sede di spettanza della ricorrente sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 17 e 18).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 3 novembre 2005 di RI 1 è  accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 21 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 40.- a titolo di ripetibili di questa sede. 

                                   3.   Intimazione:

-  ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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