Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.11.2005 16.2005.127

11 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·787 parole·~4 min·3

Riassunto

legittimazione alla rappresentanza processuale in cassazione - non data al marito della parte - verifica d'ufficio - ricevibilità del ricorso che non contiene nessuna censura - ricorso in tedesco - ricorso nullo

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.127

Lugano 11 novembre 2005/bd  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 7 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.264) promossa con istanza 17 giugno 2005 da

CO 1   

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'861.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:     

                                         che con istanza 17 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4'861.40 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l'uso della carta VISA n. __________ di cui era titolare, pretesa che la convenuta, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;

                                         che con sentenza 7 ottobre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l’istanza;

che con scritto 31 ottobre 2005, redatto in tedesco e indirizzato alla Pretura, __________ __________, marito di RI 1, ha contestato il predetto giudizio;

                                         che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione non essendo ipotizzabile un'azione di disconoscimento del debito - proponibile solo nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione   (art. 83 cpv. 2 LEF) - non può essere esaminato nel merito;

                                         che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

                                          che legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);

                                          che __________non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale della moglie;

                                         che sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);

                                         che sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC), il ricorso 31 ottobre 2005 deve essere dichiarato nullo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

                                         che nelle circostanze descritte, ciò rende inutile fissare alla ricorrente un termine per la traduzione in italiano del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);

                                         che, inoltre comunque sia, il ricorso sarebbe nullo anche perché, contrariamente a quanto impone l'art. 329 cpv. 2 CPC, non contiene le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a sostenere di aver ottenuto dall'istante garanzie circa la possibilità per la moglie di saldare un eventuale scoperto mediante pagamenti rateali;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                         che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 31 ottobre 2005 di RI 1è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

16.2005.127 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.11.2005 16.2005.127 — Swissrulings