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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.11.2005 16.2005.126

11 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·643 parole·~3 min·3

Riassunto

rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.126

Lugano 11 novembre 2005/bd  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 presentato da

RI 1   

contro  

la sentenza 25 ottobre 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.310) promossa con istanza 29 agosto 2005 da

CO 1 rappr. dall'RA 1n  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 29 agosto 2005 RA 1 del Distretto di __________, in rappresentanza del Canton __________ e del Comune di __________, ha chiesto il rigetto in vi__________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 2'517.35 oltre interessi rivendicati a saldo dell'imposta comunale e cantonale per il 2003;

                                         che con sentenza 25 ottobre 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con scritto 7 novembre 2005, erroneamente indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 RI 1

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che nella fattispecie con ordinanza 16 settembre 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.660001.00369928, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 24 ottobre 2005 per il contraddittorio;

                                         che la raccomandata destinata a RI 1non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura;

                                          che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto  dell'autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

                                          che in concreto, non contestando la regolarità della notifica, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, il ricorrente non può che imputare a sé stesso l'assenza alla discussione dell'istanza;

                                          che nelle circostanze descritte, il diritto di essere sentito dell'interessato non è stato violato, senza dimenticare che il Pretore, pur non essendone obbligato (art. 124 cpv. 2 CPC), ha tentato, senza esito, una nuova notifica tramite usciere comunale;

                                          che il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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