Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.06.2006 16.2005.111

16 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,707 parole·~9 min·1

Riassunto

compravendita veicolo d'occasione - responsabilità per difetti - garanzia dell'assenza di incidenti - responsabilità del venditore anche se il precedente incidente non influenza il valore e l'utilizzo della cosa - azione estimatoria - concetto del minor valore della cosa difettata

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.111

Lugano 16 giugno 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 settembre 2005 presentato da

 RI 1 ) patr. dall'  PA 1  

contro  

la sentenza 13 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.356) promossa con istanza 13 settembre 2002 nei confronti di

 CO 1 ) patr. dall'  PA 2 Capriasca  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'000.- oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE

di Lugano, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 31 luglio 2001 __________ ha acquistato da CO 1un veicolo d'occasione Renault Megane 1.6 Cabriolet del 1998 con 100'000 km di percorrenza al prezzo di fr. 9'200.-, poi ridotti a fr. 9'000.- e così soluti dall'acquirente, avente come garanzia che l'auto è stata pulita e mai accidentata. A seguito di problemi nell'uso del veicolo, l'acquirente lo ha sottoposto a verifiche dalle quali è emerso che il veicolo aveva riportando ingenti danni a causa di un incidente.

                                         Con istanza 13 settembre 2002 RI 1 ha quindi convenuto __________davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3'000.- quale minor valore del veicolo, risultato accidentato contrariamente a quanto espressamente garantito dal venditore. Il convenuto si è opposto all'istanza, contestando l'esistenza di un minor valore del veicolo nel quale non è stato riscontrato nessun difetto, le conseguenze dell'incidente essendo state riparate a regola d'arte. In merito al contenuto della dichiarazione di garanzia, egli ha rilevato che, pur essendo da lui sottoscritta, non ne ha ben compreso la portata in quanto non perfettamente cognito della lingua italiana.

                                2.      Con sentenza 13 settembre 2005 il Segretario assessore, basandosi sulla perizia giudiziaria, che ha escluso l'esistenza di difetti nel veicolo venduto nonostante l'incidente subìto e che ha accertato la congruità del prezzo pagato dall'acquirente, ha respinto l'istanza.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provata la presenza di un difetto nel veicolo venduto dal convenuto e dallo stesso garantito, contrariamente al vero, privo di incidenti. L'assenza di questa garanzia costituisce un difetto e come tale giustifica la sua istanza intesa ad ottenere il pagamento del minor valore del veicolo da computare sul prezzo effettivamente pagato e non sul valore di mercato come erroneamente ritenuto dal segretario assessore.

                                         Con osservazioni 27 ottobre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   Nella fattispecie non è in discussione che il veicolo venduto all'istante abbia subìto un incidente contrariamente a quanto risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal venditore il 31 luglio 2001 (doc. B). Controverso è il fatto di sapere se da tale circostanza sia possibile concludere alla presenza di un difetto e se questo abbia comportato un minor valore della vettura.

                                          Secondo l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze gli siano o meno note. Se è dato uno di questi casi, il compratore, premessa la notifica tempestiva del difetto ai sensi dell'art. 201 CO, può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure la sostituzione dell'oggetto venduto (art. 206 CO) come pure il risarcimento del danno (art. 208 CO). Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa effettivamente consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata secondo il contratto. In altre parole, il difetto corrisponde all'assenza di una qualità promessa dal venditore o alla quale l'acquirente poteva in buona fede attendersi (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., 2003, n. 636 e 658).

                                          In concreto, dalla lettura della dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 31 luglio 2001 (doc. B), e in merito alla quale questi non ha fornito nessun elemento atto a corroborare la sua tesi circa il fatto di non aver compreso il senso e la portata della medesima, si evince chiaramente che egli ha escluso il coinvolgimento del veicolo in precedenti incidenti della circolazione stradale. Non corrispondendo tale affermazione al vero, è indubbio che egli ha garantito una qualità che il veicolo non poteva avere, ragione per cui è pacifica la presenza di un difetto nella vettura venduta all'istante (Maissen, Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, 1999, pag. 32).

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che si è fondato sulle conclusioni del perito, l'assenza di una qualità promessa comporta la responsabilità del venditore indipendentemente dal fatto di sapere se la mancanza della qualità promessa abbia una qualsiasi influenza sul valore della cosa o sull'utilizzo cui la stessa è destinata (Maissen, op. cit., pag. 33; Tercier, op. cit., n. 664), come sembra essere il caso in concreto là dove nessuno ha sostenuto che il veicolo non fosse idoneo all'uso cui lo stesso era destinato. Ne discende che la conclusione del primo giudice, che ha escluso la presenza di un difetto nel veicolo venduto, è arbitraria siccome frutto di un'errata applicazione dell'art. 197 CO.

                                6.      Accertata la presenza del difetto, occorre verificare se siano dati in concreto i presupposti dell'azione estimatoria (art. 205 cpv. 1 CO) con la quale l'acquirente intende ottenere una riduzione del prezzo pattuito. Quest'azione è data solo se il difetto comporta un minor valore della cosa al momento della vendita (Maissen, op. cit., pag. 93), ovvero se esiste una differenza tra il valore oggettivo della stessa senza difetto e il suo valore oggettivo con il difetto. In questo senso il minor valore è un concetto oggettivo, indipendente dal prezzo di vendita, che può anche essere inferiore al valore della cosa difettata (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 16 ad art. 205 CO; Giger, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 205 CO). Il minor valore si determina in applicazione del metodo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa compravenduta con il difetto e il suo valore senza difetto (DTF 111 II 162; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3ª ed., 1995, pagg. 92–93; Tercier, op. cit., n. 776; idem per la vendita di auto d'occasione cfr. Maissen, op. cit., pag. 94).

                                          Nella fattispecie, ritenuto che il perito giudiziario ha valutato il valore del veicolo in fr. 12'800.- senza difetti e in fr. 9'000.- con il difetto, avendo le parti pattuito un prezzo di compravendita di fr. 9'000.-, si può ritenere che al momento della vendita la vettura valeva fr. 6'328.20. Ne discende che il minor valore corrisponde a fr. 2'671.80 sicché, limitatamente a quest'importo, l'istanza deve essere accolta.

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice con particolare riferimento alla nozione di difetto, deve essere accolto.

                                         Accogliendo, ancorché parzialmente, il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 2'671.80 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2001.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di 1/10 a carico dell'istante e 9/10 a carico del convenuto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                  I.      Il ricorso per cassazione 24 settembre 2005 di RI 1 é parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1. L'istanza è parzialmente accolta.

                                              Di conseguenza CO 1 è condannato a versare a

                                        RI 1 l'importo di fr. 2'671.80 oltre interessi del 5%

                                    dal 12 novembre 2001.

                                       1.1 Limitatamente a quest'importo è rigettata in via definitiva

                                             l'opposizione interposta al PE n. 897711 dell'UE di Lugano.

                                          2. La tassa di giustizia in fr. 400.- e le spese, da anticipare  

                                              dall'istante, rimangono a suo carico per 1/10 mentre la

                                        rimanenza di 9/10 è posta a carico del convenuto il quale ri

                                    fonderà all'istante fr. 540.- a titolo di ripetibili.

                                 II.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.      200.b) spese                         fr.        30.fr.      230.già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/10 e per il resto sono poste a carico del resistente il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

                                  III.   Intimazione:

-      -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2005.111 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.06.2006 16.2005.111 — Swissrulings