Incarto n. 16.2005.106
Lugano 6 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2005 presentato da
RI 1 rappr. da RA 1
contro
la sentenza 13 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. n. 10/01) promossa con istanza 26 gennaio 2001 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'890.25 netti oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con contratto del 30 dicembre 1999 RI 1 è stato assunto da CO 1, già titolare del Ristorante Pizzeria __________, in qualità di pizzaiolo/aiuto-cuoco per una retribuzione mensile netta di fr. 3'500.-, comprensiva di festivi + ore supplementari, e meglio fr. 299.70 che gli venivano versati anticipatamente per 0,5 giorni festivi e 1,5 giorni di straordinari. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 5 gennaio 2000 e si è concluso il 30 settembre dello stesso anno. Con istanza 26 gennaio 2001 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1'890.25 netti oltre interessi, rivendicati a titolo di ore straordinarie e quota parte di tredicesima che il datore di lavoro avrebbe indebitamente trattenuto alla fine del rapporto di lavoro.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità della trattenuta non avendo il lavoratore effettuato le ore straordinarie che gli venivano pagate in anticipo, mentre sulla tredicesima gli sarebbe stata versata un'eccedenza di fr. 91.85 che egli ha trattenuto alla fine del rapporto lavorativo.
2. Con sentenza 13 settembre 2005 il Giudice di pace, ritenuto che l'istante non ha provato di aver effettuato ore di lavoro straordinario, tant'è che questi aveva sottoscritto senza nulla eccepire i fogli di controllo del lavoro sui quali non sono menzionate ore supplementari, ha respinto la domanda intesa alla restituzione dell'importo trattenuto dal datore a questo titolo, e ha preso atto della rinuncia dell'istante alla restituzione della tredicesima ricevuta in eccedenza dal datore di lavoro.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento limitatamente alla sua richiesta di pagamento delle ore straordinarie (fr. 1'798.40). Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo parte integrante del salario le ore di lavoro supplementari pagate in anticipo dal datore di lavoro al quale incombeva in ogni caso l'obbligo di allestire un conteggio di queste ore, tanto più che le parti si erano accordate di pagare le ore straordinarie in modo forfetario senza tenerne un conteggio preciso.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'obbligo principale del datore di lavoro è quello di pagare il salario pattuito (art. 322 cpv. 1 CO). La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere, stante la libertà contrattuale vigente nel diritto privato, che a prescindere dai casi di infrazione a disposizioni salariali imperative previste dalla legge o da un contratto collettivo cui il lavoratore non può rinunciare (art. 341 CO), l'entità del salario è e rimane fondamentalmente oggetto della libera contrattazione fra le parti (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 3 ad art. 322; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1 ad art. 322). In concreto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevede espressamente un salario lordo di fr. 4'496.20 composto, tra le altre poste, di fr. 299.70 a titolo di festivi + ore supplementari (cfr. doc. A). Poiché il contratto non fornisce nessuna indicazione circa la quantificazione dei giorni festivi e delle ore supplementari che danno diritto a quest'importo, a dipendenza delle versioni discordanti delle parti in merito al diritto o meno a questa remunerazione, spetta al giudice interpretare le dichiarazioni delle parti e i loro comportamenti secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il significato che le stesse potevano in buona fede attribuire alla clausola controversa alla luce di tutte le circostanze del caso. A proposito del principio dell'affidamento, va detto che lo stesso permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua reale volontà (DTF 129 III 118). In quest'ottica, partendo dal contratto sottoscritto dalle parti (doc. A), l'unica interpretazione possibile delle loro dichiarazioni di volontà è quella secondo la quale l'importo di fr. 299.70 anticipato a titolo di festivi e ore straordinarie, è parte integrante del salario di spettanza del lavoratore, tant'è che il convenuto ha sempre versato questa somma per tutta la durata del rapporto di lavoro senza mai chiedere al lavoratore il dettaglio dei festivi o delle ore straordinarie effettuate. Simile atteggiamento del datore di lavoro, unitamente al testo del contratto che vincolava le parti, basta per avvalorare la tesi dell'istante secondo la quale il pagamento di queste ore era stato concordato sulla base di un importo forfetario che non necessitava di essere specificato, nel senso che entrambe le parti si erano assunte un certo rischio, ovvero che le ore straordinarie potevano essere superiori a quelle pagate (a vantaggio del datore di lavoro) oppure inferiori (quindi a vantaggio del lavoratore). La diversa interpretazione fornita dal primo giudice appare pertanto insostenibile e dunque arbitraria poiché la mancata indicazione delle ore straordinarie nei fogli di controllo del lavoro (doc. H), non basta ad inficiare la tesi dell'istante anche perché questi stessi fogli non indicano neppure i giorni festivi di cui avrebbe goduto il lavoratore e che il convenuto non contesta di dover pagare.
6. Per il che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'798.40 (l'importo di fr. 98.85 pagato in eccedenza sulla tredicesima dovendo essere dedotto dalla pretesa dell'istante come dallo stesso espressamente riconosciuto, cfr. ricorso nel quale ha pure rinunciato alla richiesta di pagamento degli interessi di mora).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 21 settembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1
è condannato a versare a RI 1 l'importo di fr.
1'798.40.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.CO 1 verserà al ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione:
- __________; - __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria