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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2005 16.2005.105

30 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·829 parole·~4 min·1

Riassunto

rigetto provvisorio - contratto di abbonamento - identità tra istante e creditore - titolare del credito o cessionario

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.105

Lugano 30 settembre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 2005 presentato da

RI 1 __________  

contro  

la sentenza 11 agosto 2005 del Giudice di pace del circolo di Agno nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 75/2005) promossa con istanza 11 aprile 2005 nei confronti di

 CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 11 aprile 2005 la ditta RI 1 di Ginevra ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr.  740.-, rivendicati quale corrispettivo dei canoni scaduti sul contratto di abbonamento sottoscritto l’11 marzo 2003 dal convenuto con la ditta __________ Sagl di __________ e avente per oggetto un servizio di videosorveglianza;

                                         che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il citato contratto e il suo scritto 24 marzo 2003 con il quale comunicava a CO 1 di essere subentrata nel contratto a suo tempo concluso con la ditta __________, nel frattempo fallita;

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza contestando la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito a favore dell'istante;

                                         che con sentenza 11 agosto 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non riconoscendo nella documentazione prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

                                         che con scritto 23 agosto 2003 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio rimproverando in sostanza al primo giudice di non aver riconosciuto nella documentazione da lei prodotta la presenza di un valido riconoscimento di debito a dipendenza dell'avvenuta cessione del contratto;

                                         che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità  fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF);

                                          che di regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17), oppure quella che ne è diventata titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO);

                                         che nel caso di specie, come correttamente concluso dal primo giudice, il contratto di abbonamento al servizio di videosorveglianza sottoscritto dal convenuto l'11 marzo 2003 costituisce valido riconoscimento di debito nei confronti della ditta __________ __________ Sagl ma non nei confronti della RI 1 la quale, a sostegno della sua qualità di creditrice dell'importo posto in esecuzione, si è limitata a produrre il suo scritto 24 marzo 2003 ma non il documento che attesterebbe l'avvenuta cessione del credito da __________ __________ Sagl alla medesima, documento necessario ai fini della legittimazione della sua posizione creditoria nell'ambito di una domanda di rigetto dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; D. Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82 LEF);

                                         che in assenza di detto documento a ragione il primo giudice ha ritenuto non esservi identità tra l'istante, RI 1, e la creditrice risultante dal contratto di abbonamento, __________ __________ Sagl;

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso, quand'anche indizio dell'avvenuta cessione del credito in discussione, non può essere considerata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 23 agosto 2005 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-   inevra; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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