Incarto n. 16.2004.91
Lugano 21 dicembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 21 settembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. 86b/04/S) promossa con istanza 4 maggio 2004 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 maggio 2004 __________ RI 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 1'496.- oltre accessori rivendicati quale differenza tra gli alimenti da lui dovuti per il figlio sulla base della sentenza di divorzio e quelli ottenuti dall'Ufficio del sostegno sociale dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 6 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, regolarmente passata in giudicato, come accertato da questa Camera;
che il convenuto si è opposto all'istanza contestando la sussistenza del credito posto in esecuzione, avendo egli effettuato regolarmente il versamento degli alimenti di spettanza del figlio;
che con sentenza 21 settembre 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provato il credito posto in esecuzione;
che con atto 4 ottobre 2004 __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalla documentazione agli atti l'esistenza del credito posto in esecuzione;
che al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni;
che, innanzi tutto, la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso deve essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;
che mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di divorzio 6 maggio 1998, controversa è l'esigibilità dell'importo posto in esecuzione, che deve essere verificata d'ufficio dal giudice del rigetto (D. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80);
che dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che il 29 luglio 2003 l'istante ha ottenuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento l'anticipo degli alimenti dovuti dal convenuto per un importo mensile di fr. 700.-, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 28 febbraio 2004 (cfr. decisione del 29 luglio 2003), ovvero per lo stesso periodo per il quale essa procede in via per il recupero della differenza tra quanto dovuto dal convenuto e quanto percepito dall'ente pubblico;
che l’8 gennaio 2003 l'istante ha sottoscritto una cessione di credito in virtù della quale ha ceduto al predetto Ufficio l'importo stabilito nella sentenza di divorzio a titolo di alimenti (ovvero fr. 850.- compresi A.F. + indicizzazione) dal 1° dicembre 2002;
che siccome la cessione non prevede nessun limite temporale per la riscossione degli alimenti anticipati all'istante dall'Ufficio del sostegno sociale (la cessione potendo riferirsi anche a crediti futuri, cfr. Gauch/Aepli/Stöchli, Präjudizienbuch zum OR, 2002, n. 2 ad art. 164), né risulta che quest'ultima l'abbia in qualche modo revocata, titolare del credito posto in esecuzione non è l'istante bensì il menzionato ufficio;
che pertanto la sentenza impugnata che ha respinto l'istanza, ancorché per altri motivi, non può essere annullata ritenuto che la censura d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato e non ai motivi che stanno alla base della decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14);
che il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione di __________ RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria