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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.01.2005 16.2004.9

18 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,994 parole·~10 min·4

Riassunto

contratto di trasporto - notifica tempestiva della perdita della merce - perenzione delle azioni contro il vetturale - legittimazione attiva della sede principale e non della succursale - capacità processuale delle parti - diffida a munirsi di un patrocinatore - assunzione d'ufficio delle prove

Testo integrale

Incarto n. 16.2004.9

Lugano 18 gennaio 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 2004 presentato da

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

la sentenza 20 gennaio 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.44) promossa con istanza 10 ottobre 2003 da

CO 1 patr. dall' RA 2  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'269.55 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      

                                          1.  Nel mese di aprile 2002 la succursale di __________ della CO 1, ditta di spedizioni e logistica con sede principale a Zurigo, ha sottoposto a __________ RI 1 un'offerta e per il trasporto di bambole da Barcellona a __________ e per il relativo deposito negli spazi di sua proprietà. In data 4 dicembre 2002, 31 gennaio, 6 maggio e 19 maggio 2003 (doc. B) la ditta ha emesso le fatture relative al trasporto, alle spese doganali e al deposito della merce appartenente a __________ RI 1, fatture che quest'ultimo non ha pagato. Il 10 novembre 2003 CO 1 ha convenuto __________ RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud chiedendo il pagamento di fr. 6'269.55. Il convenuto, che non ha contestato la pretesa avversaria, si è nondimeno opposto al pagamento non avendo l'istante provveduto alla consegna di tutta la merce trasportata e stoccata nel suo deposito di __________, con particolare riferimento al contenuto di 13 cartoni, del valore stimato di fr. 9'072.–, che l'istante non gli  avrebbe mai consegnato.

                                          2.  Con sentenza 20 gennaio 2004 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra la CO 1 di Zurigo – e per essa la sua succursale di __________ – e __________ RI 1 di un contratto di trasporto con l'obbligo accessorio di procedere allo sdoganamento e al deposito della merce trasportata, ha accolto l'istanza per l'importo di fr. 6'038.05 oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2003, avendo il convenuto implicitamente accettato la merce senza nulla eccepire, in particolare senza sollevare nessuna tempestiva contestazione circa il quantitativo della merce depositata presso l'istante e a suo dire inferiore di ben 13 colli rispetto a quelli trasportati, donde la perenzione di ogni azione nei confronti dell'istante ai sensi dell’art. 452 cpv. 1 CO.

                                          3.  Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 febbraio 2004, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accertamento della carenza di legittimazione attiva, non essendo l’istante parte al contratto da lui concluso con la succursale di __________, rispettivamente del mancato accertamento della carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________ che ha partecipato all'udienza per conto dell'istante. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di non aver diffidate le parti a munirsi di un patrocinatore nonostante abbia riconosciuto che le stesse non fossero in grado di difendersi convenientemente, soprattutto a dipendenza della confusione con la quale hanno esposto le loro argomentazioni e contestazioni, ciò che gli ha impedito di difendersi in modo adeguato. Il ricorrente si duole pure della mancata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 88 CPC.

                                              Con osservazioni 9 marzo 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                          4.  Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                          5.  Per quanto riguarda la legittimazione attiva, il ricorrente sostiene di non aver concluso nessun tipo di contratto con l’istante ma di avere sempre trattato con la succursale di __________. La legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale, ma di diritto sostanziale che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 181, n. 642 e ad art. 38, m. 3; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di trasporto, legittimato a pretendere il pagamento della mercede pattuita è il vetturale (art. 440 cpv. 1 CO). Nel caso di specie è pacifico che le trattative inerenti il trasporto e il deposito della merce di proprietà del convenuto sono intervenute tra quest'ultimo e la succursale della ditta istante. Sennonché, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nel diritto svizzero la succursale di una società, pur disponendo in pratica di una certa autonomia e indipendenza, continua giuridicamente a essere parte integrante della società da cui dipende, così che in definitiva non dispone né della personalità giuridica né tanto meno della capacità di essere parte (Forstmoser/Meier–Hayoz/Nobel, Schweizerisches      Aktienrecht, 1996, § 59, n. 31; DTF 120 III 11; Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 38, m. 13). Ciò posto, la censura ricorsuale sulla carenza di legittimazione attiva dell'istante è del tutto infondata, ritenuto che il credito di fr. 6'038.05 vantato dalla succursale ticinese dell'istante nei confronti del convenuto poteva essere fatto valere in giudizio solo dalla sua sede principale, come correttamente avvenuto nel caso di specie.

                                               Per quanto attiene alla contestazione sulla carenza di legittimazione alla rappresentanza di __________, che effettivamente non risulta essere organo della casa madre, va rilevato che la questione può rimanere indecisa, poiché la decisione impugnata non appare arbitraria neppure facendo astrazione delle allegazioni da lui esposte all'udienza del 10 novembre 2003, la censura d'arbitrio potendo riferirsi esclusivamente al risultato della decisione impugnata e non anche ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327, m. 14).

                                          6.  In merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentito delle parti (art. 327 lett. e CPC) per il fatto che il primo giudice non le avrebbe diffidate a munirsi di un patrocinatore, così da permettere loro di difendersi in modo conveniente vista la poca chiarezza delle loro prese di posizione, va rilevato che ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Tale capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti del processo (art. 39 cpv. 1 CPC). Tuttavia, secondo l'art. 39 cpv. 2 CPC quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore. Tale facoltà del giudice comporta quindi una restrizione della capacità processuale della parte e può essere perciò operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a rif. cit.; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 39, m. 5). In particolare, il solo fatto che una parte sia sprovvista di patrocinatore non giustifica tale intervento del giudice, altrimenti il principio della capacità delle parti di compiere personalmente tutti gli atti del processo sarebbe svuotato di significato. Determinante è invece la ponderazione delle caratteristiche personali della parte per rapporto al grado di difficoltà della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39, m. 8 e segg.), apprezzamento che deve avvenire di caso in caso. In concreto, ritenuto che il convenuto si è opposto all'istanza e ha comunque indicato chiaramente i motivi di tale sua presa di posizione (mancata consegna di tutta la merce trasportata), è sostenibile concludere che egli non ha offerto indizi al primo giudice di non essere in grado di difendersi adeguatamente, peraltro in un contesto fattuale a lui perfettamente noto e di fronte a una parte istante pure sprovvista di un patrocinatore. Né egli sostiene di non aver capito la serietà della citazione per la discussione della lite o di non aver conosciuto la possibilità di essere patrocinato, tant'è che di propria iniziativa si è fatto patrocinare per proporre l'odierno gravame. Anche questa censura appare pertanto destituita di fondamento.

                                          7.  In merito alla ventilata violazione dell'art. 88 CPC da parte del primo giudice, al quale il ricorrente rimprovera di non aver assunto d'ufficio le prove atte ad accertare i fatti determinanti, va rilevato che scopo di questa norma è quello di offrire al giudice tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 88, m. 1). Questa facoltà di indagine riconosciuta al giudice non deve essere intesa quale deroga al principio attittatorio che regola l’ordinamento processuale e che pone a carico delle parti l’obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta delle prove (Rep. 1988, 367), ritenuto che spetta alle parti dimostrare la necessaria diligenza nella conduzione del processo non potendo pretendere che il giudice supplisca alle loro carenze. In concreto, proprio a dipendenza del carattere facoltativo della possibilità riservata al giudice di assumere d'ufficio delle prove (Cocchi/Trezzini, op., cit., ad art. 88, n. 330), è escluso un intervento cassatorio da parte di questa Camera, anche perché il ricorrente non indica lo scopo di tale assunzione suppletoria delle prove da parte del primo giudice.

                                          8.  Con riferimento al merito della vertenza, non avendo il ricorrente sollevato nessuna esplicita contestazione circa l'applicazione da parte del primo giudice dell'art. 452 CO, secondo il quale il ricevimento senza riserve della merce comporta l'estinzione di ogni azione contro il vetturale, il ricorso non merita ulteriore esame, anche perché in sede di udienza il convenuto non ha contestato la fattura in quanto tale bensì la quantità della merce a lui consegnata riconoscendo di aver contestato tardivamente e non per iscritto le fatture (cfr. verbale 10 novembre 2003), contestazione tardiva accertata la quale il segretario assessore ha accolto le pretese dell'istante. Del resto dalla documentazione agli atti emerge che la pretesa perdita dei 13 colli non è oggetto delle fatturazioni controverse ma sarebbe avvenuta durante un altro trasporto fatturato il 13 dicembre 2002 (doc. 1) e regolarmente pagato dal convenuto il 28 aprile 2003 (doc. 1).

                                          9.  Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                              Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:                    

                                          1.  Il ricorso per cassazione 2 febbraio 2004 di __________ RI 1 è respinto.

                                          2.  Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                              a) tassa di giustizia         fr.   320.–

                                              b) spese                           fr.      50.–

                                                                                         fr.   370.–

                                              già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.   Intimazione:

–;

     –

                                       Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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