Incarto n. 16.2004.65
Lugano 11 febbraio 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 agosto 2004 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 29 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 04/54/S) promossa con istanza 26 febbraio 2004 da
CO 1 patr. dall' RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: 1. Con istanza 26 febbraio 2004 la vetreria CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2'000.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 5 gennaio 2004 per la fornitura e posa di una porta in vetro temperato. A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione l'istante ha prodotto la conferma d'ordine sottoscritta dalla controparte il 4 settembre 2003 (doc. A). Il convenuto si è opposto alla pretesa eccependo innanzitutto la ricevibilità dell'istanza perché l'istante non avrebbe preventivamente adito l'Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori (art. 418a CPC), perché non sarebbe dato di sapere se la persona che l'ha sottoscritta sarebbe legittimata a vincolare la società istante e perché dalla stessa non si evince il tipo di rigetto richiesto dall'istante. Nel merito egli contesta la presenza di un valido riconoscimento di debito, avendo ricusato l'opera fornita dall'istante siccome non conforme a quanto scelto e ordinato (doc. 1).
2. Con sentenza 29 luglio 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza ritenendo tardiva la contestazione del convenuto relativa all'opera fornita, sollevata solo il 12 dicembre 2003, nonostante i lavori fossero avvenuti il 21 ottobre 2003. Il Giudice di pace ha così rigettato in via provvisoria per l'importo di fr. 2'000.- oltre interessi del 5% (anziché del 7% come rivendicato dall'istante) dal 20 febbraio 2004 l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 agosto 2004, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a), e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non essersi espresso sulle contestazioni sollevate al contraddittorio in merito all'irricevibilità dell'istanza per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 418a CPC e alla legittimazione della persona che ha sottoscritto l'istanza; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente ammesso la presenza di un valido riconoscimento di debito, non ritenendo fondate le eccezioni da lui sollevate.
Con osservazioni 9 settembre 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12). Nel caso di specie se è pur vero che il Giudice di pace non ha esaminato tutte le contestazioni sollevate dal convenuto, è altrettanto vero che la mancata verifica delle stesse non comporta l'annullamento della sentenza impugnata, ritenuto che, come si dirà, le contestazioni in quanto tali erano destituite di fondamento, ciò che esclude la lesione del diritto di essere sentito del convenuto.
5. Per quanto attiene alla pretesa incompetenza del Giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), la censura è infondata poiché nella competenza dell'Ufficio di conciliazione per le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori (art. 418a CPC) non rientra la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione. Questa, infatti, produce effetti unicamente nell'ambito del diritto esecutivo e non sul piano del diritto materiale: essa statuisce sulla questione di sapere se una determinata esecuzione può essere continuata oppure no, mentre le questioni di diritto materiale sul fondamento della pretesa vengono esaminate soltanto in modo sommario e provvisorio. Una preventiva conciliazione non si giustificherebbe e sarebbe finanche inconciliabile con il carattere sommario della procedura di rigetto dell'opposizione.
6. In merito alla persona che ha sottoscritto l'istanza, l’art. 97 n. 4 CPC impone la verifica d'ufficio e in ogni stadio di causa dei presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, nondimeno la conferma in questa sede dell'avvenuta sottoscrizione dell'istanza da parte di __________, regolarmente iscritto a Registro di commercio con diritto di firma individuale e quindi legittimato a vincolare la ditta CO 1, basta per ritenere valida l'istanza.
7. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Trattasi in sostanza di un documento, o di un insieme di documenti, dal quale si evince la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82). Nel caso di specie, la qualifica di riconoscimento di debito attribuita dal primo giudice all'offerta 4 settembre 2003 (doc. A) non può essere considerata arbitraria, ritenuto che sottoscrivendo tale documento il convenuto si è riconosciuto debitore nei confronti dell'istante dell'importo di fr. 2'000.- corrispondente alla mercede pattuita per la fornitura e posa di un vetro temperato.
8. Di fronte a simile riconoscimento di debito, che l'escusso non contesta di aver personalmente firmato, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). In questo contesto spetta all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep. 1987 p. 150-151 consid. 3; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 p. 61). Trattandosi come nel caso concreto di un'esecuzione basata su un contratto bilaterale sinallagmatico (contratto di appalto, art. 363 CO), il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l’eccezione di inadempimento (Staehelin, op. cit., n. 101 ad art. 82). In quest'ottica il ricorrente pretende di aver reso verosimile l'inadempienza della controparte con la produzione del suo scritto 12 dicembre 2003 nel quale notificava all'istante la ricusa dell'opera fornita siccome non corrisponde a quanto concordato, poiché la porta doveva essere identica a quella di __________, con la differenza di una greca invece ai rettangolari come quella del signor __________ e assegnava nel contempo alla parte istante un termine di 10 giorni per venire con la porta giusta e a ritirare quella errata (doc. 1). Ora al bollettino di consegna della porta (doc. C), indipendentemente da chi lo ha sottoscritto, trattandosi semplicemente di un'attestazione dell'avvenuta consegna e posa dell'opera, risulta che la porta è stata fornita con il motivo ornamentale richiesto, ciò che esclude, in difetto di altri elementi che competeva al convenuto allegare, la pretesa fornitura di un aliud. Neppure entra in considerazione, come correttamente ritenuto dal primo giudice, un'eventuale notifica dei difetti poiché, dovendo considerare tale lo scritto 12 dicembre 2003 del convenuto, la stessa sarebbe tardiva con conseguente perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, in particolare quello della ricusa dell'opera (art. 370 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2160). Quanto al mancato ossequio da parte dell'istante dei termini di consegna, la contestazione, peraltro priva di un qualsiasi riscontro probatorio, non necessita di essere approfondita, siccome sollevata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Irrilevante è infine l'allegazione del ricorrente secondo la quale egli non avrebbe mai visto l'allegato al quale l'istante fa riferimento nella sua offerta 4 settembre 2003 (doc. A), già per il fatto che l’istante non attribuisce a tale allegato la qualifica di riconoscimento di debito. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo la quale il ricorrente non avrebbe reso verosimile il preteso inadempimento contrattuale dell'istante non è arbitraria.
9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 agosto 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria