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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.10.2004 16.2004.6

15 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,925 parole·~10 min·1

Riassunto

contratto di lavoro - disdetta con effetto immediato da parte del lavoratore per mancato puntuale versamento del salario - gratuità della procedura

Testo integrale

Incarto n.: 16.2004.6

Lugano 15 ottobre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 2004 presentato da

RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

la sentenza 16 gennaio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. DI.2003.00311) promossa con istanza 20 novembre 2003 da

CO 1  rappr. dal RA 2 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003, domande accolte dal segretario assessore;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto:                         A.   __________ è stata assunta il 22 aprile 2002 da AP 1, __________, come segretaria amministrativa, con un orario lavorativo di 20 ore settimanali e uno stipendio lordo mensile di fr. 1'700.- (doc. A inc. DI.2003.288). AO 1 è stata assente per malattia dal 28 aprile al 12 giugno 2003, e per parto dal 13 giugno al 31 agosto 2003, riprendendo il lavoro il 1° settembre 2003. Dopo infruttuose richieste verbali alla datrice di lavoro, che ha versato un acconto di fr. 1'500.-, __________ si è rivolta il 30 settembre 2003 a AP 1 per chiedere il versamento degli stipendi arretrati da maggio a settembre 2003 entro il 7 ottobre 2003, in difetto di che il rapporto di lavoro era da considerarsi senz'altro rescisso per quella data per gravi motivi (doc. C inc. DI.2003.288). AP 1 ha risposto il 3 ottobre 2003 di non poter dar seguito alla richiesta, vista la sua situazione finanziaria che consentiva solo versamenti a rate e ha licenziato con effetto immediato la lavoratrice (doc. D inc. DI.2003.288), provvedimento poi revocato con disdetta ordinaria per la fine di ottobre 2003 (doc. F inc. DI.2003.288).

                                       B.   Con istanza 29 ottobre 2003 __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 4'899.10 quali arretrati di stipendio fino al 30 settembre 2003 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003, fr. 3'053.60 quale stipendio per settembre e ottobre 2003 oltre interessi al 5% e fr. 880.35 con interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 per vacanze non godute (inc. n. DI.2003.288). All'udienza del 17 novembre 2003 l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta, sostenendo che la lavoratrice aveva abbandonato senza motivo il lavoro. Non essendovi istruttoria da esperire, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, l'istante rinunciando alla pretesa concernente due giorni di vacanza (inc. DI.2003.288).

                                              Con istanza del 20 novembre 2003 la Cassa Disoccupazione RA 2 si è rivolta al medesimo giudice per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003, corrispondenti alle prestazioni di disoccupazione versate a __________ per i mesi di ottobre e novembre 2003 (inc. DI.2003.311). All'udienza del 25 novembre 2003 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta. Con il consenso delle parti, il segretario assessore ha congiunto la causa con quella promossa da __________. Richiamato agli atti l'incarto di tale procedura, le parti hanno proceduto al dibattimento finale, ribadendo le rispettive domande di giudizio.

                                       C.   Statuendo il 16 gennaio 2004, il segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza di __________ e integralmente quella della Cassa Disoccupazione RA 2, condannando AP 1a versare alla lavoratrice fr. 6'489.20 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 e alla Cassa disoccupazione fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, con l'obbligo per la convenuta di versare un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 400.- a __________ e un'indennità di fr. 100.- alla Cassa Disoccupazione RA 2.

                                       D.   AP 1è insorta con un ricorso del 30 gennaio 2004 contro la citata sentenza, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza promossa dalla Cassa disoccupazione CO 1. Con decreto del 3 febbraio 2004 la presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata dalla ricorrente.

                                              AO 1 ha proposto di respingere il ricorso.

e ritenuto

in diritto:                       1.    Il segretario assessore ha accertato che la convenuta non aveva versato alla lavoratrice gli stipendi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2003, salvo un acconto di fr. 1'500.-, e che non aveva versato gli arretrati nel termine di 7 giorni impartitole con la lettera 30 settembre 2004, nella quale l'istante si era riservata di disdire il contratto con effetto immediato in caso di mancato pagamento. Egli ha ritenuto che la lavoratrice era legittimata a disdire con effetto immediato il contratto, viste le difficoltà finanziarie della datrice di lavoro, in ritardo da mesi con il pagamento dello stipendio, e che non aveva versato gli arretrati né aveva fornito garanzie. Ha poi considerato che la datrice di lavoro, oltre allo stipendio arretrato, doveva riparare il danno subìto dalla lavoratrice in seguito al licenziamento, consistente nello stipendio per il periodo ordinario di disdetta, ossia per i mesi di ottobre e novembre 2003, in fr. 3'053.60. In seguito al versamento delle indennità di disoccupazione previste dall'art. 29 LADI da parte della Cassa disoccupazione RA 2 per tale periodo, ammontanti a fr. 2'190.70 (doc. 1 inc. DI.2003.288, doc. A), le pretese della lavoratrice sono passate per legge alla cassa disoccupazione fino a concorrenza dell'importo versato, di modo che la convenuta – prosegue il primo giudice – deve ancora alla lavoratrice fr. 862.90 per i mesi di ottobre e novembre 2003 (fr. 3'053.60 ./. importo versato dalla Cassa disoccupazione fr. 2'190.70). Il segretario assessore ha valutato che la lavoratrice aveva diritto per gli undici mesi del 2003 a 18.50 giorni di vacanza, di cui 7 già goduti e 9.50 ancora scoperti e per tale pretesa ha riconosciuto all'istante fr. 727.20 al netto degli oneri sociali. In conclusione, il segretario assessore ha riconosciuto alla dipendente un credito complessivo di fr. 6'489.20 (stipendi e indennità arretrati fr. 4'899.10, residuo ottobre e novembre 2003 fr. 862.90, saldo vacanze non godute fr. 727.20) e alla Cassa disoccupazione CO 1 un credito di fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003.

                                       2.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                       3.    La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso il suo obbligo di pagare lo stipendio di ottobre e novembre 2003. Essa sostiene che la dipendente non era legittimata a licenziarsi con effetto immediato, mancando i requisiti posti dall'art. 337a CO, in particolare la concessione di un termine adeguato per la prestazione di garanzie, così che la sua mancata comparsa al lavoro dopo l'8 ottobre 2003 configurava un abbandono ingiustificato dell'impiego.

                                       4.    L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il mancato pagamento del salario può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar, 3a ed., OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire        romand, n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1999 pag. 228).

                                       5.    In concreto, la cassa disoccupazione ha pacificamente anticipato alla lavoratrice prestazioni di disoccupazione nei mesi di ottobre e novembre 2003 ed è quindi surrogata in virtù dell'art. 29 LADI nel credito della medesima fino a concorrenza dell'importo versato di fr. 2'190.70 (doc. A), non contestato dalla convenuta. Si tratta ora di esaminare se la dipendente poteva rescindere il contratto con effetto immediato o se essa ha abbandonato il posto di lavoro in modo ingiustificato, come sostiene la ricorrente. Quest'ultima non ha fatto fronte al suo obbligo di versare ogni mese lo stipendio (art. 323 cpv. 1 CO), tanto che al 30 settembre 2003 doveva alla dipendente lo stipendio di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2003 (cfr. conteggi doc. B, doc. C inc. DI.2003.288). Il 30 settembre 2003, quando la dipendente le ha ingiunto di versare gli arretrati entro 7 giorni, la convenuta doveva ancora fr. 4'899.10. A quel momento l'assicurazione per la perdita di guadagno aveva inviato alla datrice di lavoro il conteggio delle prestazioni dovute alla dipendente per l'incapacità di lavoro dovuta alla malattia e al parto, pagando tuttavia su un totale di fr. 4'872.30 solo l'importo di fr. 1'160.90, a compensazione dei premi impagati dalla convenuta. Alla precisa richiesta della dipendente di versare gli arretrati entro il 7 ottobre 2003 la datrice di lavoro ha risposto il 3 ottobre 2003 che la sua situazione finanziaria permetteva solo il pagamento a rate dell'importo dovuto (doc. D inc. DI.2003.288), senza formulare un concreto piano di pagamento.

                                              In simili condizioni la sentenza del primo giudice, che ha ritenuto adempiuti i requisiti del licenziamento immediato secondo l'art. 337 CO, è conforme alle norme legali applicabili e si fonda sul corretto apprezzamento degli atti di causa e dell'istruttoria, come ritenuto anche dalla seconda Camera civile di questo Tribunale nel giudizio del 7 ottobre 2004 (inc. 12.2004.28), con il quale ha respinto l'appello della datrice di lavoro contro la sentenza emanata dal segretario assessore nella parallela causa promossa dalla dipendente. Le censure della ricorrente sull'errata applicazione dell'art. 337a CO sono dunque senza portata pratica ai fini dell'odierno giudizio. La sentenza impugnata è, infatti, esente da arbitrio, tanto che resisterebbe alla critica anche a un libero esame del fatto e del diritto.

                                       6.    Il ricorso per cassazione, sprovvisto di buon diritto, deve di conseguenza essere respinto. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). La ricorrente verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:                  1.    Il ricorso per cassazione 30 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.

                                       2.    Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà alla Cassa disoccupazione CO 1 fr. 300.- per ripetibili.

3.        Intimazione:

            -   

                                              -     

                                              Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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