Incarto n. 16.2004.4
Lugano 4 novembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 gennaio 2004 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 15 dicembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Taverne, nella causa civile inappellabile (inc. n. 60/2003) promossa con istanza 13 ottobre 2003 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 600.15 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, come pure il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: 1. Con istanza 13 ottobre 2003 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 600.15 rivendicati a saldo della fattura emessa il 18 ottobre 2002 per la sostituzione degli specchietti laterali sul veicolo di quest'ultima. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di non essere stata lei a commissionare il lavoro svolto dall'istante bensì la ditta __________ che gestisce una stazione di benzina __________ con autolavaggio, presso la durante il lavaggio del proprio veicolo si sono rotti gli specchietti poi sostituiti dall'istante. A titolo abbondanziale ha contestato il tasso degli interessi richiesti dall'istante.
2. Con sentenza 15 dicembre 2003 il giudice di pace, dopo aver trasformato con l'accordo delle parti l'istanza di rigetto dell'opposizione in un'azione creditoria, ha esaminato il merito della lite che oppone le parti concludendo all'accoglimento dell'istanza. Il primo giudice, accertato che l'istante ha correttamente effettuato la riparazione del veicolo della convenuta, ha condannato quest'ultima al pagamento della mercede richiesta, ferma restando la possibilità di agire lei stessa nei confronti del responsabile del danno, ovvero la __________.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 26 gennaio 2004, __________ RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità dell'intero procedimento, avendo il giudice di pace adottato un modo di procedura diverso da quello previsto dall’ordinamento processuale, l'istante avendo presentato un'istanza di rigetto dell'opposizione, per la quale contesta vi sia valido titolo. Nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver considerato che l'incarico di riparazione del veicolo non è stato conferito da lei ma dalla __________, responsabile del danno e unica debitrice nei confronti dell'istante.
Con scritto 12 febbraio 2004, dal quale deve essere estromessa la documentazione allo stesso allegata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, la controparte ha sottolineato la correttezza del proprio agire.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Per quanto attiene al tipo di procedura adottata dal primo giudice è vero che l'istante ha inizialmente chiesto solo il rigetto dell'opposizione tuttavia all'udienza di discussione del 27 novembre 2003 il medesimo ha chiaramente esteso la sua domanda anche alla condanna della convenuta al pagamento dell'importo posto in esecuzione. L’interessata non solo non si è opposta a tale estensione ma ha espressamente acconsentito nel trasformare la presente causa da sommaria a civile, ragione per la quale è ora malvenuta a contestare simile modo d’agire, anche perché non vi è stata nessuna limitazione dei suoi diritti di difesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101, m. 6).
6. La ricorrente contesta la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice, in particolare il fatto per quest'ultimo di aver ignorato il doc. B dal quale si evincerebbe la sua estraneità al contratto di appalto concluso dall'istante con la società __________, titolare dell'autolavaggio nel quale si è verificato il danneggiamento del suo veicolo.
L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (DTF 125 III 78 consid. 3b; 115 II 300 consid. 3; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica spettava quindi all'istante provare la conclusione di un contratto di appalto con la convenuta. Questa Camera ritiene che la conclusione del primo giudice, secondo la quale l'istante avrebbe fatto fronte a tale onere probatorio, non è arbitraria. A sostegno della stessa vi è il fatto che il veicolo è stato consegnato all'istante dalla convenuta personalmente, che ha pure sottoscritto la relativa distinta dei lavori (doc. E). La ricorrente vorrebbe dedurre la prova della carenza della sua legittimazione passiva da un biglietto (doc. B) sottoscritto da una dipendente della __________dal quale non si evince nulla a sostegno della tesi difensiva della convenuta. Lo scritto è infatti stato allestito all'indirizzo della convenuta, che lo ha poi consegnato lei stessa all'istante (cfr. lettera 25 novembre 2002 dell'avv. __________ che in questo senso contraddice quanto emerge dal ricorso, ovvero che questo biglietto sia stato consegnato all'istante dalla ditta), senza che dal suo contenuto si possa in alcun modo dedurre la conclusione di un contratto di appalto tra l'istante e la __________, del tutto estranea alla trattativa. Così stando le cose l'unica parte contraente per l'istante poteva essere solo la convenuta, che gli ha consegnato il proprio veicolo per le riparazioni. Del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio è il fatto che l'istante abbia inizialmente indirizzato la propria fattura al centro di autolavaggio, con il quale essa non aveva concluso nessun tipo di contratto, tantomeno una contrattazione che potesse liberare la convenuta. Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, il quale nemmeno ha violato il diritto di essere sentita della ricorrente per non essersi soffermato sul doc. B, come visto di nessuna rilevanza probatoria (la violazione del diritto di essere sentito presuppone la mancata presa in considerazione di una prova rilevante, Cocchi/Trezzini, op cit., ad art. 327, m. 10), deve essere respinto.
7. Quanto alla contestazione sull'ammontare degli interessi di ritardo del 15% riconosciuti dal primo giudice, il ricorso deve invece essere accolto. In mancanza di una diversa e chiara pattuizione tra le parti l’interesse di mora deve essere ridotto a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) ed è dovuto dal 19 novembre 2002, data di esigibilità del credito dell'istante (art. 102 cpv. 2 CO, cfr. fattura 18 ottobre 2002).
8. Vista la soccombenza pressoché totale della convenuta non si giustifica una diversa ripartizione delle spese di primo grado. In questa sede si può prescindere dall'attribuire ripetibili alla controparte, che non si è espressa sul ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 12 gennaio 2004 di __________RI 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 dicembre 2003 del Giudice di pace del Circolo di Taverne, limitatamente ai suoi dispositivi n. 1 e 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza la signora __________RI 1è condannata a pagare al CO 1l'importo di fr. 600.15 oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2002.
2. Limitatamente a quest'importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria