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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.06.2004 16.2004.36

4 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·808 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2004.36

Lugano 4 giugno 2004/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 maggio 2004 presentato da

 RICO1    

Contro  

la sentenza 29 aprile 2004 della Giudice di pace del circolo di Sonvico, nella causa civile inappellabile (inc. n. 6/04) promossa con istanza 15 marzo 2004 da

__________,

con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di

fr. 1'002.70 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di mandato,

domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 15 marzo 2004 lo studio di consulenza e assistenza legale _CON1 di __________e ____________________ ha convenuto in giudizio __________,__________ed __________RICO1 per ottenere il pagamento di fr. 1'002.70 rivendicati a saldo delle note professionali emesse per la consulenza legale prestata a quest'ultimi dal 17 marzo 2003 al 16 gennaio 2004 (doc. EE), nell'ambito di varie procedure giudiziarie e amministrative (doc. Q–U, AA e HH) che li opponevano alle autorità comunali di Valcolla;

                                          che con sentenza 29 aprile 2004 la Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito degli istanti sulla base della documentazione prodotta, alla quale i convenuti non hanno opposto nessuna valida contestazione non avendo presenziato all’udienza di discussione, ha accolto l’istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________, __________ed __________RICO1 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; i ricorrenti rimproverano alla giudice di pace di non aver considerato le argomentazioni e contestazioni contenute nello loro scritto 11 aprile 2004 indirizzato alla Giudicatura di pace e nella documentazione allo stesso allegata, come pure di non essere stati convocati a una seconda udienza;

                                          che per quanto attiene alla pretesa convocazione a una seconda udienza l'art. 295 CPC prevede che se le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all'istanza e alle prove addotte;

                                          che, come si evince dal contenuto della citazione 25 marzo 2004, il giudice ha reso edotte le parti circa le conseguenze della loro mancata partecipazione all'udienza (art. 295 in fine CPC), ragione per la quale i convenuti non possono rimproverare al magistrato di aver emanato la sentenza sulla base delle sole allegazioni della parte istante, l'unica presente all'udienza;

                                          che per gli stessi motivi, ossia perché è all’udienza di discussione che le parti possono esporre i fatti e le loro ragioni, producendo nel contempo i documenti a sostegno delle loro allegazioni e contestazioni (art. 294 cpv. 2 CPC), i ricorrenti non possono dolersi della mancata presa in considerazione da parte del giudice di pace del loro scritto 11 aprile 2004 e della documentazione allo stesso allegata, siccome prodotti in modo non conforme alla procedura;

                                          che i ricorrenti, i quali ammettono di aver ricevuto la citazione per l'udienza di discussione fissata al 20 aprile 2004, avrebbero dovuto partecipare a quell'udienza e in quella sede far valere le loro argomentazioni e contestazioni;

                                          che a ogni buon conto, anche volendo considerare le loro contestazioni contenute nel citato scritto, le stesse non sono tali da inficiare il giudizio impugnato;

                                          che infatti, le prove documentali prodotte dall'istante e sulle quali si è fondato il primo giudice, comprovano il conferimento e l'estensione del mandato affidato alla parte istante, e in particolare la sua effettiva esecuzione da parte di quest'ultima (doc. A, C, E, G, I, M, N, P, V, BB), esecuzione che i convenuti non hanno peraltro mai contestato se non al ricevimento della richiesta di pagamento in discussione;

                                          che poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, deve essere dichiarata irricevibile siccome tardiva la censura riferita all'onorario fatturato e al costo di ogni singola fotocopia;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 8 maggio 2004 di __________o, __________ed __________RICO1 è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione:

– ,  .  

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                                Il segretario

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