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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.04.2004 16.2004.30

28 aprile 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·696 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2004.30

Lugano 28 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 febbraio 2004 presentato nella forma dell'appello da

RI 1 patr. dall' RA 1  

contro  

il decreto 16 febbraio 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. DI.2004.22) promossa con istanza 16 gennaio 2004 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 2  

con la quale l'istante ha chiesto l'assunzione di una prova a futura memoria nelle forme di una perizia, domanda respinta dal segretario assessore,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che __________ RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 1486 RFD di __________, in uno stabile di via __________ 56 (particella n. 673), mentre __________ CO 1 possiede la sovrastante proprietà per piani n. 1489;

                                         che con istanza 16 gennaio 2004 il primo ha convenuto la secon­da davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinata una perizia a futura memoria volta ad accer­tare – in sostanza – l'intensità dei disturbi fonici provenienti dall'appartamento al piano superiore, il cui pavimento di moquet­te era stato sostituito con uno di piastrelle, come pure l'entità e il costo degli interventi necessari per eliminare i disturbi, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

                                         che con decreto 16 febbraio 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, non ravvisando i presupposti per esperire una prova a futura memoria, l'istante potendo chiedere l'esecuzione di una perizia, senza subire inconvenienti di rilievo, anche nell'ambito di un'eventuale causa di merito;

                                         che con appello 26 febbraio 2004 __________ è insorto contro il predetto decreto postulandone l'annullamento;

                                         che con decisione 3 marzo 2004 la prima Camera civile del Tribunale d'appello, alla quale il gravame è stato inizialmente indirizzato, accertato il carattere pecuniario della domanda dell'istante (cfr. considerando n. 1), ha dichiarato l'appello irricevibile a dipendenza del valore litigioso, inferiore ai fr. 8'000.- (art. 13 LOG, il valore litigioso accertato dal Segretario assessore e non contestato dall'istante essendo di fr. 5'000.-), e lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Camera;

                                         che il chiaro testo dell'art. 451 CPC, che prevede unicamente l'appello contro i decreti che respingono la prova a futura memoria quando la relativa causa di merito è appellabile, esclude la possibilità di impugnare analoga decisione del Pretore quando la causa di merito è, come nel caso concreto, di natura inappellabile (cfr. M. Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 292 dove si afferma che per l'impugnazione dei decreti di che negano la prova a futura memoria valgono le norme delle provvisionali in generale che, all'art. 382 cpv. 2 CPC, la escludono per le liti promosse davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica);

                                         che ciò è perfettamente comprensibile e conseguente con il principio per il quale è possibile impugnare con ricorso per cassazione unicamente le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica che pongono fine alla lite di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

                                         che la decisione contestata, con la quale il Segretario assessore ha respinto una domanda di prova a futura memoria senza esprimersi sul merito della lite e senza statuire sulle pretese di parte istante, non costituisce una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione;

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 26 febbraio 2004 di __________ RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

-.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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