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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.2005 16.2004.117

8 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,539 parole·~8 min·1

Riassunto

risarcimento danni per torto morale - diffamazione nei confronti del legale durante l'udienza per l'incasso della nota professionale - presupposti dell'indennità - gravità dell'offesa all'onore dal punto di vista oggettivo e soggettivo - condanna penale esclude riparazione pecuniaria

Testo integrale

Incarto n. 16.2004.117

Lugano 8 giugno 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2004 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 20 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo della Melezza, nella causa civile inappellabile (inc. n. 12/1999) promossa con istanza 31 maggio 2002 da

  CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000.- a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 31 maggio 2002 l'avv. CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di torto morale. A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto la sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con la quale il convenuto è stato riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in data 15 ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice di pace del Circolo __________ __________ [dinanzi al quale era pendente un'azione promossa dal legale per ottenere il pagamento di una sua nota professionale], reso sospetto l'avv. CO 1 di condotta disonorevole nuocendo la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua fattura non è una fattura da avvocato ma una fattura da ladri" e che "CO 1 ha rubato a mia cugina quasi Fr. 20'000.-".

                                   2.   Con sentenza 20 ottobre 2004 il Giudice di pace supplente del Circolo della Melezza, ritenute le affermazioni del convenuto gravemente lesive dell'onorabilità, professionalità e dignità dell'istante, considerato inoltre che a conoscenza dell'accaduto vi siano più persone, ha riconosciuto a quest'ultimo l'importo di fr. 1'000.- quale torto morale.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere c) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di pace __________ che avrebbe istruito la causa; nel merito rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo adempiuti i presupposti per il riconoscimento di un'indennità a titolo di torto morale, della quale contesta in ogni caso l'ammontare riconosciuto dal giudice che considera eccessivo e sproporzionato.

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                   4.   Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. c CPC, va rilevato che la censura non merita di essere approfondita ritenuto che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la causa è stata istruita dal Giudice di pace supplente del circolo della Melezza __________ che ha poi proceduto anche all'emanazione del giudizio impugnato, senza che il Giudice di pace __________, nei confronti del quale è diretta la domanda di ricusa del ricorrente, abbia in qualche modo preso parte alla trattazione della causa.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   L'art. 49 CO, al quale rinvia l'art. 28a cpv. 3 CC, attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell’offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo. Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).

                                   7.   Nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, non risulta dal memoriale introduttivo dell'istante che egli abbia allegato, oltre alla pacifica gravità oggettiva della lesione subita al proprio onore personale e professionale, i motivi e gli elementi giustificanti una sua sofferenza morale a dipendenza delle esternazioni espresse dal convenuto durante l'udienza del 15 ottobre 1999, esternazioni che per quanto risulta dal verbale di quell’udienza il convenuto ha confermato unicamente con riferimento alla sua affermazione secondo la quale tale fattura è da ritenersi da ladri mentre per quanto attiene all’ulteriore affermazione secondo la quale CO 1 ha rubato a mia cugina quasi 20'000.- fr. egli ha contestato di aver usato il verbo rubare riferendosi alla pendenza tra l’avvocato e una sua cugina (cfr. verbale 15 ottobre 1999, inc. 12/1999).

                                         Nelle circostanze descritte l'istante si è limitato ad allegare di svolgere l’attività di avvocato, la quale notoriamente si fonda sulla completa fiducia della clientela, richiamandosi, per la quantificazione dell’indennità, ai parametri della giurisprudenza (istanza pag. 13), senza però fornire una qualsiasi indicazione circa una sua eventuale sofferenza personale, ciò che basta per escludere il riconoscimento di un'indennità a titolo di torto morale. A questo proposito è inoltre utile rilevare che le esternazioni del convenuto, sicuramente offensive, sono da situare in un contesto ben preciso essendo state proferite nell'ambito di una vertenza giudiziaria che opponeva le parti  in relazione all'incasso della nota professionale dell'istante che il convenuto non intendeva onorare. Il fatto che parecchie persone sono venute a conoscenza per ruolo e professione di quanto accaduto nell'udienza del 15 ottobre 1999 (cfr. sentenza impugnata), non giova all'istante poiché egli non ha fatto nessun riferimento a tale circostanza per sostanziare la gravità dal punto di vista personale dell'offesa subita.

                                   8.   All'assenza del requisito della gravità soggettiva dell'offesa subita, occorre inoltre aggiungere il fatto che il convenuto ha subìto una condanna penale per le sue esternazioni (cfr. sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, doc. D). E siccome ciò costituisce già un tipo di riparazione del torto morale l'ulteriore riconoscimento di un'indennità pecuniaria a tale titolo è escluso. Come risulta espressamente dal testo dell'art. 49 CO, per giustificare un'indennità per torto morale la lesione alla personalità non solo deve essere oggettivamente e soggettivamente grave, ma non deve essere stata riparata in altro modo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2056-2057; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ed.  n. 624; Brehm, op. cit., n. 10 ad art. 49 CO), ritenuto che l’ottenimento di una riparazione ad altro titolo costituisce una causa di estinzione del credito per riparazione del torto morale (Brehm, op. cit., n. 7 ad art. 49 CO; CCC 9 agosto 1995 in re V./H.).

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 20 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo della Melezza è annullata e sostituta dal seguente giudicato:

                                         1) L'istanza è respinta.

                                         2) Tasse e spese a carico dell'istante.

                                   II.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.b) spese                         fr.   50.-

                                         T otale                        fr. 150.già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dell'avv. CO 1, il quale rifonderà al ricorrente fr. 80.- a valere quale indennità per questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-   ; -     .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della         Melezza.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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