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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.2003 16.2003.9

13 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·671 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.9

Lugano 13 febbraio 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 2003 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 22 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 novembre 2002 da

__________ Patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                           che con istanza 7 novembre 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dal suo ex datore di lavoro __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'052.-- oltre accessori rivendicati a titolo di pretese salariali;

                                           che con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;

                                           che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentito non avendo potuto partecipare al contraddittorio in quanto, presentatosi puntualmente all'indirizzo della Pretura indicato sulla citazione, ha saputo solo allora che l'udienza si teneva in altro luogo poiché gli uffici della Pretura erano stati trasferiti in via Bossi 3 dove egli è giunto quando l'udienza si era appena conclusa;

                                           che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni: il diritto di essere sentito comprende innanzi tutto la facoltà per le parti di esprimersi prima che una decisione sia presa (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b);

                                           che nella fattispecie, la citazione al contraddittorio -spedita l'8 novembre 2002reca effettivamente l'indicazione del vecchio indirizzo della Pretura di Lugano in via Pretorio 16, così come sostiene il ricorrente che afferma di essersi regolarmente e puntualmente presentato a quel recapito;

                                           che egli vi è però stato impedito, non potendo essere ugualmente puntuale presso la nuova sede della Pretura, così come conferma la Pretora __________ nelle sue osservazioni 10 febbraio 2003 secondo cui parte convenuta si è presentata ai nostri sportelli con alcuni minuti di ritardo;

                                           che, conclusa ormai l'udienza alla presenza della sola parte istante, il primo giudice ha ritenuto di poter emanare senz'altro la sua decisione, ma in tal modo ha leso il diritto della parte di essere sentita, dal momento che la sua assenza dev'essere ascritta all'autorità giudiziaria che (per motivi che qui sono irrilevanti) ha citato le parti a comparire in luogo errato;

                                           che, accertata l'applicabilità dell'art. 327 lett. e CPC, il ricorso dev'essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché proceda a una nuova convocazione delle parti per la discussione dell’istanza;

                                           che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);

                                           che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese giudiziarie né si assegnano ripetibili al ricorrente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                           1.  Il ricorso per cassazione 30 gennaio 2003 di __________ è accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice.

                                           2.  Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                           3.  Intimazione a: - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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