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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.05.2004 16.2003.89

21 maggio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,139 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.89

Lugano 21 maggio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 ottobre 2003 presentato da

 RI1  patr. dall'  RA1 S__________  

contro  

la sentenza 22 settembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. CL.2002.137) promossa con istanza 2 dicembre 2002 nei confronti di

CO1  patr. dallo  RA2  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'808.- oltre interessi a titolo di pretese salariali e indennità per torto morale, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 28 agosto 2000 la società CO1 e __________ RI1 hanno sottoscritto un contratto di lavoro in virtù del quale questi è stato assunto come collaboratore gestione dati dal 1° settembre 2000, per un salario mensile lordo di fr. 4'000.- (doc. B). Con lettera 30 gennaio 2002 il dipendente ha notificato le proprie dimissioni per il 30 aprile 2002 (doc. C), dimissioni che la datrice di lavoro ha accettato comunicando nel contempo al lavoratore di esonerarlo con effetto immediato dal presentarsi sul posto di lavoro, rilevando comunque che i Suoi obblighi contrattuali termineranno il prossimo 30 aprile 2002. Sino a quella data………La invitiamo a volersi tenere a disposizioni della CO1 (doc. E).

                                   2.   Con istanza 2 dicembre 2002 __________RI1 ha convenuto in giudizio __________SA per ottenere il pagamento di fr. 4'808.-. Tale importo corrisponde al pagamento di 19,2 giorni di vacanza (fr. 4'608.- lordi) che il lavoratore sostiene di non aver potuto effettuare, avendo dovuto garantire alla datrice di lavoro la propria disponibilità sino alla scadenza del rapporto contrattuale. L’istante ha inoltre fatto valere, sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO, una pretesa di fr. 200.- a titolo di torto morale riconducibile al comportamento avuto da __________ __________i, che aveva corteggiato la sua fidanzata senza che la convenuta, alla quale questo fatto era stato segnalato, sia intervenuta a tutela della sua personalità del lavoratore, atteggiamento questo che ha poi determinato la sua decisione di porre fine al rapporto di lavoro. La convenuta si è opposta alle pretese avversarie contestando le rivendicazioni dell'istante sul pagamento delle vacanze residue, che egli avrebbe potuto e dovuto effettuare nel periodo di disdetta durante il quale è stato esonerato dall'obbligo di lavorare. Per quanto attiene alla pretesa per torto morale la convenuta contesta gli addebiti mossi ad __________ __________(negando peraltro non questi fosse il superiore diretto dell'istante), nonché il fatto che sia l'istante a potersi dolere di presunte attenzioni che non gli erano rivolte, l'eventuale vittima essendo la sua fidanzata, che non era alle sue dipendenze.

                                   3.   Con sentenza 22 settembre 2003 il Segretario assessore ha respinto l’istanza, sia in merito al pagamento delle vacanze non effettuate, le stesse dovendo essere compensate con i giorni di libero di cui egli godeva nel periodo di disdetta durante il quale era stato esonerato dal prestare la propria opera, sia in merito al pagamento di un'indennità per torto morale, non potendosi in nessun modo attribuire alla convenuta la violazione della personalità dell'istante a dipendenza del comportamento avuto da __________ __________nei confronti della fidanzata del lavoratore, alla quale era stata unicamente inviata una e-mail dai contenuti non offensivi o scortesi.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame __________RI1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al Segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove non riconoscendogli il diritto al pagamento delle vacanze residue, in particolare per non aver considerato l'obbligo impostogli dalla datrice di lavoro di rimanere a sua disposizione sino alla scadenza del contratto, ciò che non gli ha permesso di organizzarsi ed effettuare le vacanze di sua spettanza. Pure contestata è la conclusione del primo giudice che non ha intravisto nel corteggiamento della sua fidanzata da parte di __________una grave lesione della sua personalità, della quale la convenuta deve rispondere per non  aver intrapreso nulla a tutela della sua sfera personale.

                                         Con osservazioni 17 ottobre 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   In base all'art. 335 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti, facoltà della quale il dipendente ha in concreto fatto uso ossequiando il termine di disdetta di tre mesi pattuito contrattualmente (doc. B). Durante il periodo di disdetta il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa poiché il contratto rimane in vigore sino alla fine del termine di disdetta (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 335 CO). Il datore di lavoro può comunque decidere di esonerare il suo dipendente dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta corrispondendogli comunque il salario dovuto. Questa particolare forma assunta dal contratto di lavoro viene anche definita come “Freistellung” (DTF 128 III 271 e 118 II 139; Flach, Die “Freistellung” von der Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der Sicht von Arbeitgeber und –nehmer, in SJZ 1994, pag. 209; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 335 CO). In tal caso il datore di lavoro rinuncia alla prestazione lavorativa del proprio dipendente durante il termine di disdetta. La rinuncia alle prestazioni del lavoratore non comporta però la fine del rapporto di lavoro e di conseguenza tutti gli obblighi del lavoratore, ad eccezione di quelli direttamente connessi con la prestazione lavorativa, continuano a sussistere (Flach, op. cit., pag. 213; DTF 128 III 271).

                                         Nel caso di specie, se è vero che con scritto 4 febbraio 2002 la convenuta ha chiesto al dipendente di volersi tenere a disposizione della __________SA, è altrettanto vero che egli è stato chiaramente esonerato da subito, dal presentarsi al posto di lavoro (doc. E), esonero della prestazione che è stato confermato da __________(responsabile della gestione del personale) secondo il quale il 4 febbraio 2002 Ho chiesto al RI1, visto che eravamo a fine giornata, di consegnare il materiale aziendale di cui era in possesso e di non ripresentarsi al lavoro il giorno successivo (rogatoria del 2 luglio 2003). Alla luce di queste risultanze processuali, il riferimento all'istituto della Freistellung effettuato dal primo giudice non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario.

                                   7.   Per quanto attiene al diritto del lavoratore alla remunerazione dei giorni di vacanza maturati durante il periodo di lavoro, la legge prevede che, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro ma devono essere effettivamente godute (art. 329d cpv. 2 CO; Rehbinder, op. cit., n. 14 ad art. 329d CO). Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'estendere l'applicazione di questo principio che sancisce il divieto di compensare in denaro o in altre prestazioni le vacanze del dipendente, anche ai rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti, in particolare a quelli per i quali il lavoratore è stato esonerato dal prestare l'attività lavorativa (DTF 128 III 271). In altre parole, se le circostanze lo permettono, ovvero se il termine di disdetta è sufficientemente lungo per permettere al lavoratore di effettuare le vacanze residue senza intralciarlo nell'eventuale ricerca di un posto di lavoro, questi può essere tenuto a effettuare le vacanze durante il periodo di disdetta senza poter pretendere le relative indennità compensative (DTF 128 III 271, 106 II 152; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 11 ad art. 329c CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.12 ad art. 329d CO; Rehbinder, op. cit. n. 14 ad art. 329d CO e n. 16 ad art. 329d CO).

                                         In concreto, la conclusione del segretario assessore secondo la quale l'istante avrebbe potuto e dovuto effettuare i 19,2 giorni di vacanze residue nel periodo di disdetta di 62 giorni lavorativi (o comunque 61 giorni a dipendenza della contestazione dell'istan-te circa la sua effettiva presenza sul posto di lavoro il 4 febbraio 2002), non può essere considerata arbitraria (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.14 ad art. 329d CO), anche perché con scritto 4 febbraio 2002 la convenuta aveva espressamente orientato il dipendente circa il suo diritto e dovere di effettuare le vacanze nel periodo di Freistellung informandolo che i suoi obblighi contrattuali sarebbero terminati il 30 aprile 2002, Sino a tale data e dedotte le vacanze a cui ha ancora diritto e di cui La preghiamo di volerci informare, La invitiamo a volersi tenere a disposizione della CO1(doc. E). Dal 4 febbraio 2002 doveva quindi essere chiaro all'istante l'obbligo di effettuare le vacanze residue entro il 30 aprile 2002. Il fatto che egli abbia atteso l'11 aprile 2002 per comunicare alla convenuta il suo saldo vacanze (doc. F) non può certo essere addebitato a quest'ultima, e tantomeno può essere addotto dall'istante a comprova del fatto che al ricevimento dello scritto 16 aprile 2002 della datrice di lavoro (doc. G) egli non disponeva più del tempo necessario per l'esecuzione di tutte le vacanze. Per il che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, i 19,2 giorni di vacanze residue dell'istante sono da ritenersi compensati con il periodo di disdetta durante il quale egli è stato esonerato dal lavoro.

                                   8.   L'art. 328 CO impone al datore di lavoro l'obbligo di rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità (cpv. 1), sin tanto che dura il rapporto di lavoro. La violazione di quest'obbligo contrattuale comporta il risarcimento del danno - ivi compreso l’eventuale torto morale (DTF 110 II 164) - a condizione che il lavoratore leso dimostri l’esistenza del danno, della violazione contrattuale, nonché di un nesso di causalità adeguata tra questi due eventi, mentre è presunta la colpa del datore di lavoro, che ha tuttavia la facoltà di discolparsi (art. 97 cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 16 ad art. 328 CO; Rehbinder, op. cit., n. 25 ad art. 328 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n.1.33 ad art. 328 CO). La riparazione del torto morale presuppone una lesione oggettivamente grave (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.27 ad art. 328 CO), ciò che come correttamente ritenuto dal segretario assessore non può essere individuato nel corteggiamento della fidanzata dell'istante da parte di ____________________ __________. Infatti, dal contenuto dell'e-mail da questi inviata (saluti a __________ che quando cammina non si guarda mai in giro, cfr. verbale 14 marzo 2003), l'unica comunicazione che ha trovato riscontro nelle tavole processuali, dalle quali nulla si evince sull'autore delle telefonate anonime e dei messaggi telefonici destinati a __________ __________, non può essere dedotta una grave lesione della sfera personale del dipendente, a maggior ragione poiché la diretta interessata ha confermato che __________ __________, pur avendola corteggiata, non è mai stato scortese né offensivo. In assenza di un qualsiasi indizio a comprova di un comportamento sconveniente o riprovevole di __________ __________, si deve escludere che il ricorrente abbia subito una lesione oggetti-vamente grave della sua personalità, e ciò a prescindere dal fatto di sapere se i fatti lamentanti rientrino del campo di protezione dell'art. 328 CO. Da qui, come correttamente concluso dal segretario assessore, l'infondatezza della pretesa per torto morale fatta valere dal dipendente.

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria in quanto si limita a mettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice senza dimostrare che questa sia insostenibile, ovvero arbitraria, deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 2 ottobre 2003 di __________RI1 è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________RI1i  verserà alla CO1 fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

-     -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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