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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.09.2003 16.2003.79

11 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·468 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.79

Lugano 11 settembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 settembre 2003 presentato da

__________ rappr. ____________________  

  contro  

la sentenza 26 agosto 2003 del segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio-sud nella procedura speciale (azione in inesistenza del debito, contratto di locazione) da lui promossa con istanza 3 maggio 2002 nei confronti di

con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 8000.- oltre interessi di cui al PE __________domanda respinta dal segretario assessore, statuente in luogo e vece del Pretore,

ricorrente l'istante il quale, con atto ricorsuale 8 settembre 2003, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato;

considerato                     che il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.– (art. 13 LOG);

                                          che questo limite vale anche nell'ambito delle procedure per azioni derivanti dal contratto di locazione (art. 411 cpv. 1 CPC);

                                          che quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC);

                                          che nel caso di specie, poiché la domanda dell'istante concerne un importo di fr. 8000.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del segretario assessore è l'appello;

                                          che un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla, ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e ammissibile, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22), a condizione che dal suo testo si comprendano le domande e i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (cfr. art. 309 cpv. 2 lett. e, f CPC);

                                          che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Seconda Camera civile per sua competenza (art. 126 CPC);

                                          che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tale prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico è impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non è aperta).

Per i quali motivi,

decreta:                 1.      Il ricorso per cassazione 8 settembre 2003 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.

                                2.      Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.

                                3.      Intimazione:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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