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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.08.2003 16.2003.74

28 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·726 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 16.2003.74

Lugano 28 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 2003 presentato da

  contro  

la sentenza 15 luglio 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione promossa nei suoi confronti con istanza 12 dicembre 2002 da

_CON0  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF di Lugano di data 19 novembre 2002, domanda accolta dal giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:   

                                         che con istanza 12 dicembre 2002 __________, rappresentata dal suo amministratore unico __________, ha convenuto in giudizio __________ davanti al Giudice di Pace del Circolo di Lugano per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da costei al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Lugano di data 19 novembre 2002;

                                         che l'udienza prevista il 16 gennaio 2003 è stata rinviata con ordinanza del 14 gennaio 2003 su richiesta della convenuta, mentre quella indetta il 2 aprile 2003 lo è stata a richiesta dell'istante;

                                         che alla discussione, fissata il 25 giugno 2003 con citazione del 10 giugno 2003, è comparsa solo la parte istante, la quale ha confermato l'istanza;

                                         che con sentenza del 15 luglio 2003 il giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n__________dell'UEF di Lugano di data 19 novembre 2002, ponendo la tassa di giustizia di fr. 120.– e le spese a carico di __________, tenuta inoltre a versare a __________. fr. 80.– per ripetibili;

                                         che l'8 agosto 2003 __________, rappresentata dal dr lic. iur. __________, è insorta con ricorso in cassazione contro il giudizio precitato, chiedendone l'annullamento;

                                         che il ricorso non è stato notificato alla controparte;

                                         che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

                                         che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

                                         che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi la libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 301);

                                         che il dr lic. iur. __________, ancorché munito di procura, non solo rientra nella categoria delle persone la cui rappresentanza è esclusa davanti al giudice di pace, ma non è neppure legittimato alla rappresentanza processuale;

                                         che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato dal dr lic. iur. __________ per conto di __________ è nullo per carenza del presupposto processuale della legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC);

                                         che il ricorso per cassazione, inammissibile, può di conseguenza essere evaso con breve motivazione senza notifica alla controparte, come prevede l'art. 313bis CPC, applicabile alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio contenuto all'art. 331 cpv. 1 CPC; 

                                         che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 8 agosto 2003 __________ è nullo.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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