Incarto n. 16.2003.67
Lugano 5 agosto 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° luglio 2003 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 25 giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 aprile 2003 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva l'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 17 aprile 2003 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 330.–, corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con risoluzione 7 giugno 2002 della Sezione della circolazione;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan–za contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo non avendo mai ricevuto la risoluzione di multa sulla quale l’istante basa la propria pretesa, in particolare nega di aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata che la conteneva;
che con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto delle contestazioni sollevate dal convenuto in merito all'effettiva notifica a quest’ultimo della decisione di multa alla base del credito posto in esecuzione, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando al decreto di multa allegato all’istanza carattere esecutivo, nonostante questo sia stato regolarmente notificato al convenuto mediante invio raccomandato;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che il passaggio in giudicato del titolo presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l’abbia impugnato (Staehelin, op.cit., n. 124);
che la prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità (Staehelin, op.cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che, se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 124, m. 6);
che pertanto la sentenza impugnata, che ha correttamente negato alla risoluzione di multa 7 giugno 2002 carattere esecutivo non essendo stata provata la sua regolare notifica al destinatario, non può essere cassata: da qui la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 313 bis, m. 2);
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricor__________ __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria