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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.03.2004 16.2003.60

17 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·536 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.60

Lugano 17 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2003 presentato nella forma dell'appello da

RI1  

contro  

la decisione 27 maggio 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. IU.2003.138) promossa con istanza 15 aprile 2003 da

CO1  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'265.95 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto d'appalto, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. 955494 dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da quest'ultima;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 15 aprile 2003 l'impresa di costruzioni CO1 ha convenuto in giudizio la società RI1 onde ottenere il pagamento di fr. 3'265.95, corrispondenti alle prestazioni che la stessa sostiene aver eseguito per conto della convenuta, e meglio per le operazioni di modinatura di due case a __________, fatturate il 28 giugno 2002 (doc. A);

                                         che all'udienza di discussione la convenuta ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, contestando di  aver conferito un qualsiasi incarico all'istante;

                                         che in quella stessa sede il segretario assessore ha deciso di evadere preliminarmente la citata eccezione (cfr. verbale 13 maggio 2003);

                                         che con decisione 27 maggio 2003 il segretario assessore, basandosi sulle prove documentali agli atti, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, ritenendola infondata;

                                         che con atto ricorsuale 10 giugno 2003 RI1 è insorta contro la predetta decisione;

                                         che con osservazioni 10 luglio 2003 la controparte ha postulato la conferma del giudizio impugnato;

                                         che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio

                                         (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

                                         che nella specie la decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la legittimazione passiva della convenuta senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione preliminare che potrà essere impugnata con la decisione finale che statuisca sulle pretese della parte istante;

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 10 giugno 2003 di RI1 è irricevibile.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

-.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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