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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.05.2003 16.2003.54

23 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,042 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.54

Lugano 5 maggio 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 maggio 2003 presentato dall’

RI1 patr. dall' RA1  

contro  

la sentenza 15 maggio 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.8) promossa con istanza 13 maggio 2003 nei confronti di

CO1 patr. dall' RA2  

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 3'051.90 oltre interessi di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 11 aprile 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, domanda respinta in ordine dal giudice in quanto tardiva,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 11 aprile 2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 14 marzo 2003 da CO1 ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI1 al PE n. __________ dell'UEF del Distretto di Riviera fattogli notificare per l'incasso di fr. 3'051.90 oltre interessi;

                                          che l'importo rivendicato corrisponde al saldo delle pretese salariali rivendicate nei confronti dell'ex datore di lavoro, pretesa alla quale quest'ultimo si è opposto opponendovi in compensazione un proprio credito per le spese sostenute per correggere e rifare i piani che l'istante, assunto quale disegnatore, non avrebbe eseguito a regola d'arte;

                                          che con istanza 13 maggio 2003 RI1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 3'051.90, sostenendo di nulla più dovere al lavoratore che è stato remunerato per tutte le sue prestazioni;

                                          che con sentenza 15 maggio 2003 il Segretario assessore ha respinto l'istanza di disconoscimento del debito siccome proposta dopo la decorrenza del termine di 20 giorni di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF;

                                          che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 23 maggio 2003, RI1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 63 LEF, concludendo alla tardività della sua istanza;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che secondo l’art. 97 n. 5 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali l'ammissibilità di ogni singolo atto;

                                          che il rispetto del termine per presentare un'azione è uno di questi presupposti, che dev'essere esaminato d'ufficio (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 97, m. 10);

                                          che sulla base dell'art. 83 cpv. 2 LEF il debitore può, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, chiedere in procedura ordinaria che il giudice del luogo d'esecuzione dichiari l’inesistenza del debito;

                                          che per consolidata dottrina e giurisprudenza, il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento inizia a decorrere dal passaggio in giudicato formale della sentenza di rigetto dell’opposizione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 68 ad art. 83 LEF; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 22 ad art. 83 LEF);

                                          che per le sentenze di rigetto in procedura inappellabile, contro le quali è dato unicamente il rimedio straordinario del ricorso per cassazione (art. 17 LALEF), che non ne sospende l'esecuzione (art. 330 CPC), il termine di 20 giorni inizia a decorrere già con l'intimazione della sentenza di rigetto (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 97, m. 11; D. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 83 LEF), ciò che è il caso in concreto, la sentenza di rigetto 11 aprile 2003 non essendo stata impugnata dalle parti;

                                          che da verifiche effettuate da questa Camera presso l'Ufficio postale di __________ risulta che l'intimazione all'istante della sentenza 11 aprile 2003 è avvenuta il 14 aprile 2003;

                                          che se l'intimazione della sentenza di rigetto avviene, come nel caso di specie, durante le ferie esecutive (sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, cfr. art. 56 cifra 2 LEF), il termine di 20 giorni per l'azione di disconoscimento inizia a decorrere dal primo giorno utile dopo la conclusione delle stesse (D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 83; DTF 121 III 284 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n. 61 ad art. 83);

                                          che pertanto, contrariamente a quanto concluso dal segretario assessore, l'istanza 13 maggio 2003, spedita quel giorno medesimo (cfr. timbro postale), è tempestiva;

                                          che l'art. 63 LEF, al quale ha fatto erroneamente riferimento il segretario assessore, si applica solo nei casi in cui il termine di 20 giorni viene a scadere durante le ferie (Gilliéron, ibidem), ciò che come detto non è il caso in concreto;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto con il conseguente rinvio degli atti al segretario assessore affinché proceda ad istruire e decidere l'azione di disconoscimento del debito tempestivamente inoltrata dall'istante;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;

                                          che l'accoglimento del ricorso deriva da un'errata applicazione del diritto ad opera del giudice di prima istanza, mentre la controparte, alla quale l'istanza nemmeno era stata intimata e che non ha presentato osservazioni al ricorso, non può essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 17 e 18), di modo che non si giustifica di attribuire all'istante un'indennità per ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 21 maggio 2003 di __________ RI1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 15 maggio 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ è annullata con conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                2.      Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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