Incarto n. 16.2003.42
Lugano 17 febbraio 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 8 aprile 2003 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa a procedura sommaria in materia di sequestro (inc. n. EF.2003.109) promossa con istanza 7 aprile 2003 nei confronti di
__________
per ottenere il sequestro di determinate pretese del debitore, a garanzia di un suo credito di fr. 2'700.- oltre interessi del 5% dal 7 gennaio 2003, domanda respinta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 22 novembre 2002 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello, accogliendo l'appello presentato da __________ contro la sentenza 5 febbraio 2002 della Pretura della giurisdizione di __________ che aveva respinto l'opposizione da questa interposta al precetto esecutivo civile notificatole da __________ per ottenere l'adempimento dell'impegno assunto nella convenzione 27 dicembre 1999 “di provvedere per conto ed a rischio di detto fiduciante (__________) all’intestazione a titolo fiduciario della seguente partecipazione: acquisto 30% delle quote della __________, Repubblica popolare cinese” (…), ha riformato la sentenza pretorile accogliendo l'opposizione interposta da __________ poiché la prestazione richiesta da __________ così come indicata nel titolo posto alla base del precetto esecutivo civile, vale a dire nella convenzione fiduciaria 27 dicembre 1999, non è espressa in modo chiaro e definito (cfr. doc. A, consid. 6);
che la seconda Camera civile ha posto a carico di __________ il pagamento delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza, per un totale di fr. 2'700.-, importo tutt'ora scoperto (doc. C);
che con istanza 7 aprile 2003 __________ ha quindi chiesto il sequestro delle pretese di __________, Pechino, nei confronti di __________, __________, di cui alla procedura avanti alla Pretura di __________, promossa con petizione 20.12.2002., inc. OA.2002.00801, petizione con la quale __________ ha chiesto che venisse fatto ordine alla __________ di intraprendere tutte le formalità necessarie secondo il diritto cinese per il trasferimento e l'intestazione a (suo nome) della partecipazione del 30% delle quote della __________ (doc. B);
che con sentenza 8 aprile 2003 il segretario assessore della Pretura della giurisdizione di __________ ha respinto l'istanza non avendo l'istante reso verosimile l'esistenza di beni appartenenti al debitore, non potendo in particolare essere oggetto di un sequestro un ordine di fare;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non ritenendo verosimile l'esistenza di beni appartenenti al debitore e costituiti, non da un ordine di fare, ma dalla sua partecipazione nella misura del 30% nelle quote azionarie della società __________ di Pechino, quindi di un valore patrimoniale come tale pignorabile e possibile oggetto di sequestro;
che con scritto 19 maggio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che contro la decisione che respinge una domanda di sequestro, assente qualsiasi specifica norma positiva di diritto federale o cantonale, la giurisprudenza cantonale della Camera esecuzione e fallimenti ammette il rimedio dell'appello anche nel regime successivo alla revisione della LEF (Rep. 1996, n. 99; 1997 n. 81; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 22 LALEF, m. 12);
che, pur non essendosi mai autonomamente espressa sulla possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una decisione di rigetto dell'istanza di sequestro, questa Camera –esimendosi da qualsiasi considerazione di merito sull'accennata giurisprudenza (CCC 5 settembre 2001 M.SA/B.) che comunque trova consensi in dottrina, cfr. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, 1998, n. 53 ad art. 272) – considera opportuno, soprattutto nell'ottica della sicurezza del diritto, di allinearsi alla scelta operata per le cause il cui valore non supera l'importo di fr. 8'000.–;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata solo quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per i crediti scaduti e non garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore, quando sia data una delle cause di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF;
che prima di concedere il sequestro il giudice del luogo in cui si trovano i beni esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF);
che il grado di verosimiglianza richiesto al giudice per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore, è dato se vi sono indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante (DTF 107 III 33; Stoffel, op. cit., n. 3 ad art. 272) e se dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur non potendosi escludere il contrario (cfr. CEF 15 maggio 2002 in re P./B.P.S. Inc.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la porsuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 12 ad art. 272);
che mentre è pacifica la causa del sequestro, il debitore essendo domiciliato all'estero (art. 271 cifra 4 LEF), nonché l'esistenza del credito di fr. 2'700.- basato sulla sentenza 22 novembre 2002 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello regolarmente passata in giudicato, contestata dalla ricorrente è la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto verosimile l'esistenza di beni appartenenti al debitore;
che a mente della ricorrente il segretario assessore avrebbe a torto negato l'esistenza di un bene pignorabile con valore patrimoniale, dalla stessa individuato nella partecipazione finanziaria del convenuto nella società __________ di Pechino;
che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice non è arbitraria, ritenuto che i beni detenuti a titolo fiduciario da una persona fisica o giuridica, sono considerati di proprietà di quest'ultima e non possono essere sequestrati nell'esecuzione promossa contro il fiduciante (DTF 107 III 103; 106 III 89 consid. 2), ciò che esclude quindi la possibilità di sequestrare la partecipazione finanziaria del convenuto nella società __________ di Pechino, che l'istante detiene a titolo fiduciario;
che neppure è ipotizzabile il sequestro dell'obbligo assunto dall'istante nella convenzione sottoscritta il 27 dicembre 1999 di trasferire al convenuto la menzionata partecipazione dalla stessa detenuta a titolo fiduciario e di cui questi è proprietario economico, trattandosi di una pretesa di natura personale che non ha valore patrimoniale (JdT 1977 pag. 146 e 147);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre al convenuto non si assegnano ripetibili non potendo il suo scritto 19 maggio 2003 essere considerato un allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 aprile 2003 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria