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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.2004 16.2003.30

17 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,024 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.30

Lugano 17 febbraio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 marzo 2003 presentato nella forma dell'appello da

__________    

contro  

la sentenza 17 marzo 2003 del Pretore del Distretto di __________ nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. DI.2003.63) promossa con istanza 27 febbraio 2003 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'848.95 oltre interessi del 5% dal 1°

agosto 2002 a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal Pretore,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto scritto 23 maggio 2001 __________ è stato assunto dall'impresa di costruzioni __________ in qualità di carpentiere. Il rapporto di lavoro, che è durato dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002 (doc. O), era assoggettato al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2000) e al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL-TI) che lo completa e ne costituisce parte integrante (art. 1 CCL).

                                   2.   Con istanza 27 febbraio 2003 __________ ha convenuto in giudizio la __________ per ottenere il pagamento di fr. 4'848.95, rivendicati quale differenza tra il salario percepito per la durata del rapporto di lavoro (fr. 4'400.- mensili lordi corrispondenti alla retribuzione della classe salariale B secondo il CNM 2000, cfr. doc. 1), e quelli previsti per i lavoratori della classe Q, alla quale avrebbe dovuto essere attribuito sulla base dei diplomi in suo possesso (diploma di geometra e attestato post-diploma quale tecnico di cantiere), ovvero fr. 4'740.- mensili lordi dal 2 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, e fr. 4'820.- lordi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002. Oltre a questa differenza salariale, egli ha rivendicato il pagamento dell'importo forfetario di fr. 480.-, nonché la relativa tredicesima, previsto come adeguamento salariale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 nella circolare 10 giugno 2002 della Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio civile (doc. P). Da ultimo l'istante ha reclamato il pagamento del saldo residuo sui salari dei mesi di novembre e dicembre 2001, solo parzialmente onorati dalla datrice di lavoro.

                                   3.   La convenuta, che il 4 settembre 2002 ha versato al dipendente la somma di fr. 1'530.56 (doc. 6) corrispondente alla differenza tra il salario effettivamente versato (fr. 4'400.- lordi) e quello di fr. 4'550.- lordi previsto nel contratto di lavoro (doc. B), contesta le ulteriori pretese salariali dell'istante, rilevando che al momento della sua assunzione questi non l'avrebbe informata di essere in possesso del diploma di geometra, diploma che comunque non legittimava la sua retribuzione secondo la classe Q del CNM 2000 così come evidenziato dalla Commissione Paritetica con scritto 4 luglio 2002 (doc. 5). Essa contesta inoltre le rivendicazioni dell'istante riferite ai salari dei mesi di novembre e dicembre 2001, gli stessi essendo stati proporzionalmente ridotti per l'esecuzione da parte del lavoratore di un maggior numero di giorni di vacanza rispetto a quelli di sua spettanza, e per il fatto che nel dicembre 2001 egli avrebbe terminato la sua attività lavorativa il giorno 16, ottenendo regolare remunerazione sino a tale data.

                                   4.   Con sentenza 17 marzo 2003 il Pretore, basandosi sulla decisione 4 luglio 2002 della Commissione Paritetica (doc. 5), che ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento di un salario mensile lordo di fr. 4'550.- così come da contratto di lavoro, importo al quale la convenuta ha fatto fronte pagando la relativa differenza per tutta la durata del rapporto di lavoro (doc. Q), ha respinto la richiesta dell'istante intesa a riconoscergli l'adeguamento del salario alla classe Q del CNM 2000. Egli ha anche respinto la richiesta di pagamento del saldo residuo per il novembre 2001, avendo il lavoratore usufruito di un maggior numero di giorni di vacanza rispetto a quelli di sua spettanza. Il primo giudice ha invece accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 2'287.90 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002, pari al salario spettante al lavoratore per il periodo dal 14 al 31 dicembre 2001, durante il quale la convenuta non ha provato di avergli offerto la possibilità di lavorare.

                                   5.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al Pretore di non avergli riconosciuto l'assegnazione alla classe salariale Q nonostante ne fossero dati i presupposti; egli si duole inoltre del mancato accoglimento della sua pretesa di fr. 480.- rivendicata quale adeguamento salariale per il periodo dal 1°gennaio al 30 giugno 2002 e sulla quale il pretore non si è neppure espresso.

                                         Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2003 la convenuta ha postulato la reiezione del ricorso.

                                   6.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

7.Il ricorrente contesta innanzi tutto la conclusione del primo giudice che non ha riconosciuto la sua attribuzione alla classe salariale Q del CNM 2000. Secondo i combinati disposti di cui agli art. 42 cpv. 1 CNM 2000 e 2 dell'appendice 15 al CNM 2000 (Elenco dei criteri di classificazione relativo ai livelli salariali A e Q), vengono tra gli altri assegnati a questa classe salariale i lavoratori diplomati quali muratori, costruttori stradali, carpentieri, ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri. Nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, queste condizioni erano adempiute, l’istante avendo iniziato la propria attività lavorativa in Svizzera nel 1998 e i diplomi in suo possesso essendo stati equiparati dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia a un attestato federale di capacità (cfr. scritto 18 aprile 2000 doc. E, confermato dalla Commissione Paritetica il 28 febbraio 2001, doc. I). Ciò tuttavia non giova al ricorrente.

8.L'assegnazione alla relativa classe salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell'impresa (art. 43 cpv. 1 CNM 2000), ciò che presuppone che a quel momento egli possa disporre di tutte le informazioni necessarie alla qualificazione del lavoratore, in particolare di quelle relative alla sua formazione professionale. Spetta quindi al lavoratore informare spontaneamente il datore di lavoro circa l'esistenza di caratteristiche o capacità sue personali, quali la sua formazione professionale, che potrebbero risultare determinanti per stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta e che rappresentano perciò il motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 32 ad art. 320 CO). Quale corollario di quest’obbligo generale di  informazione vi è quello di fornire indicazioni veritiere (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 2.1 e 2.2 ad art. 320; Rehbinder, op. cit., n. 10 ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 10 ad art. 320).

                                   9.   Nel caso di specie, al momento della sua assunzione l’istante ha chiaramente contravvenuto a quest'obbligo di informazione. La sua allegazione secondo la quale in quel frangente egli avrebbe mostrato alla convenuta il doc. E (cfr. p.to 2 della sua istanza), è stata da questa contestata (cfr. verbale 10 marzo 2003), senza che questa contestazione abbia trovato una smentita nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse è al contrario emerso che il 18 ottobre 2001, ovvero dopo l'assunzione, la convenuta non era ancora al corrente del fatto che l'istante fosse in possesso di un diploma quale operaio qualificato (doc. 1, 4 e 8), attestato che le è stato consegnato solo successivamente (cfr. scritto 24 ottobre 2002 di cui al doc. 2). La violazione dell'obbligo di informazione che compete al lavoratore è ancor più grave nel caso concreto, poiché questi conosceva perfettamente l'importanza dei dati relativi alla sua formazione professionale per la sua classificazione salariale, avendo già sollevato questo problema con il precedente datore di lavoro (cfr. doc. D, H e L). Il fatto quindi di non aver tempestivamente informato la convenuta di essere in possesso del diploma di geometra, impedendo se del caso a quest'ultima di rinunciare alla sua assunzione qualora non fosse stata interessata a impiegare un operaio qualificato, costituisce un comportamento contrario alle regole della buona fede che non merita di essere tutelato. Per questi motivi, la conclusione del Pretore, che ha negato all'istante il diritto alla retribuzione secondo la classe salariale Q, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, non può essere considerata arbitraria, l'arbitrio potendo essere riferito solo al risultato della decisione ma non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14). Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.

                                10.   Quanto all'importo di fr. 480.- rivendicato dall'istante a titolo di adeguamento salariale per il 2002, a prescindere dalla violazione dell'art. 86 CPC da parte del primo giudice, che ha omesso di esprimersi su questa pretesa, la stessa doveva essere accolta già solo per il fatto che in prima sede la convenuta non l'ha contestata (art. 170 cpv. 2 CPC). L’opposizione alla pretesa dell'istante formulata dalla convenuta in questa sede è tardiva, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. La richiesta è peraltro giustificata sulla base della circolare 10 giugno 2002 della Commissione Paritetica, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un importo forfetario di fr. 480.- a compenso dell'aumento dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 (cfr. p.to 3.1 della circolare doc. P), periodo durante il quale l'istante era ancora alle dipendenze della convenuta, ossequiando così anche la condizione posta al punto 4.1 della stessa circolare, che prevede il versamento di quest'importo ai lavoratori assoggettati al CNM che al 1° luglio 2002 avevano un rapporto di lavoro che durava da almeno 6 mesi (cfr. p).

                                11.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC là dove il Pretore non ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento dell'adeguamento salariale per il 2002, deve essere parzialmente accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente riconoscimento al lavoratore dell'importo di fr. 480.- oltre alla tredicesima (fr. 39.89, cfr. conteggio di cui al doc. R non contestato dalla convenuta) e agli interessi del 5% dal 1° agosto 2002.

                                12.   Nel caso concreto il grado di soccombenza delle parti per entrambe le sedi processuali comporta la compensazione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 25 marzo 2003 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2003 del Pretore del distretto di __________, limitatamente al dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. In parziale accoglimento dell'istanza la ditta __________          

                                            è condannata a versare a __________ la somma di fr.

                                            2'807.80 lordi oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002.

                                   II.   Il presente giudizio è esente da tassa e spese. Le ripetibili sono compensate.

                                  III.   Intimazione:

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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