Incarto n. 16.2003.21
Lugano 14 aprile 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
visto il ricorso 7 marzo 2003 presentato da
__________ (patrocinata dallo studio legale __________)
Contro
la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa da
__________ __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________)
richiamata la diffida 11 marzo 2003 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 aprile 2003 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 150.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. Il ricorso 7 marzo 2003 di __________, avverso la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria