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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.08.2003 16.2003.12

13 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,627 parole·~8 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.12

Lugano 13 agosto 2003/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 febbraio 2003 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    Contro  

la sentenza 20 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 3 luglio 2002 da

__________ (patr. dal __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'157.– oltre interessi a titolo di

pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 1° giugno 2000 __________ è stata assunta alle dipendenze della società __________ in qualità di cameriera per il bar __________ da questa gestito, con un salario mensile lordo di fr. 3'000.– (doc. A). Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla lavoratrice il 29 agosto 2001 per il successivo 30 settembre (doc. C), sennonché il 31 agosto 2001 quest’ultima è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro causa malattia (doc. D). Per la durata della malattia la dipendente ha percepito le relative indennità dalla compagnia per la quale era assicurata la perdita di guadagno, e meglio fr. 1'920.– per il periodo dal 6 al 30 settembre 2001 (cfr. doc. 1 inc. richiamato alla __________).

                                         Con istanza 3 luglio 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'157.– lordi (cfr. doc. 1 inc. richiamato alla __________) rivendicati a titolo di pretese salariali, e meglio: fr. 1'088.– a saldo dello stipendio relativo al mese di agosto 2001, fr. 528.– corrispondenti ai primi sei giorni del mese di settembre che non le sono stati remunerati e per i quali rivendica l’88% del salario, e fr. 875.– a valere quale tredicesima proporzionale, per un importo complessivo di fr. 2'491.– lordi dai quali vanno dedotti fr. 334.– per le vacanze in eccedenza dalla stessa usufruite (doc. I).

                                   2.   La convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di nulla più dovere all'istante, le cui pretese salariali sono state regolarmente pagate sino alla fine di agosto 2001, data per la quale si è concluso il rapporto di lavoro a seguito della disdetta con effetto immediato dalla stessa notificata per motivi gravi, ovvero per il comportamento scorretto della lavoratrice che ha pure abbandonato il posto il lavoro e che comunque ha accettato la  disdetta per il 31 agosto 2001, come attesta la dichiarazione dalla stessa sottoscritta in calce alla sua lettera di licenziamento 29 agosto 2001 (doc. C). Il fatto che il 31 agosto 2001 la lavoratrice non fosse più d’accordo di concludere il rapporto lavorativo e volesse continuarlo fino al 30 settembre 2001, è ininfluente così come è ininfluente la malattia sorta dopo il suo licenziamento. In merito allo stipendio relativo al mese di agosto 2001, la convenuta rileva di aver versato alla lavoratrice la somma di fr. 1'603.10 netti corrispondenti a 21 giorni lavorativi, la differenza essendo stata compensata con le vacanze in eccedenza di cui ha usufruito la dipendente, che nel periodo febbraio/agosto 2001 ha effettuato 26 giorni di vacanza anziché i 16 che le spettavano. Per quanto attiene alla tredicesima rivendicata dall'istante, la convenuta ha contestato la pretesa, la stessa essendo compresa nel salario mensile versato alla lavoratrice.

                                   3.   Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione del  rapporto di lavoro per il 31 agosto 2001, ha respinto la pretesa relativa al pagamento del salario per i primi sei giorni del mese di settembre 2001 e quella relativa al pagamento della tredicesima, la stessa essendo già compresa nel salario così come confermato dalle colleghe di lavoro dell'istante. Per quanto attiene allo stipendio rivendicato per il mese di agosto 2001, il pretore ha accolto la domanda dell'istante non avendo la convenuta provato che la dipendente avesse usufruito di più giorni di vacanza rispetto a quelli di sua spettanza. Da qui l’accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 754.– lordi oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2001.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove ponendo a suo carico l'onere della prova della mancata esecuzione delle vacanze da parte della lavoratrice, nonostante questa circostanza non sia stata debitamente contestata da quest'ultima.

                                         Con osservazioni 17 febbraio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   La ricorrente contesta il riconoscimento della pretesa dell’istante relativa al pagamento del salario residuo per il mese di agosto 2001 (fr. 1'088.– lordi), ovvero il fatto che il primo giudice non ha ammesso la compensazione di quest’importo con le vacanze in eccedenza consumate dalla lavoratrice (10 giorni) poiché non  provata.

                                         L'art. 21 n. 1 e 2 del CCNL 98, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in rassegna (art. 1 CCNL 98), impone al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla stesura di un piano di lavoro dal quale risultino gli orari di lavoro, i riposi, i festivi e le vacanze, ritenuto che se egli non adempie a tale incombenza, in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore (n. 3), nel senso che spetterà al datore di lavoro provare che i giorni rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. Nel caso di specie, se è vero che la datrice di lavoro non ha fatto fronte a tale obbligo di controllo, non potendo certo essere considerata tale, ancorché dettagliata, l’allegazione in sede di risposta dei giorni di vacanza di cui l’istante avrebbe beneficiato (cfr. risposta ad 8), è altrettanto vero che di per sé la questione non è controversa. L’istante medesima, nel suo conteggio salariale (doc. I) ammette infatti di aver goduto di 26 giorni di vacanze nel periodo da febbraio a settembre 2001 (da intendersi ad agosto 2001 vista la conclusione del rapporto di lavoro per quella data). Sempre da questo conteggio si evince che la dipendente non ha effettuato i giorni festivi di sua spettanza per il periodo febbraio/agosto 2001 pari a 3,5 giorni (art. 18 CCNL 98), allegazione questa che la convenuta non ha contestato e tantomeno smentito alla luce di un eventuale controllo dei giorni festivi così come imposto dall'art. 21 CCNL 98. Per il che, posto che i giorni di vacanza di spettanza dell’istante per il periodo da febbraio ad agosto 2001 sono 16,31 (2,33 giorni al mese sulla base dell'art. 17 CCNL 98), ai quali vanno aggiunti i 3,5 giorni festivi non goduti dalla lavoratrice, si ha un totale a favore di quest'ultima di 19,81 giorni liberi. Avendo l'istante riconosciuto l'effettuazione di 26 giorni di vacanza in questo stesso periodo, l’eccedenza dalla stessa goduta in natura  è di 6,19 giorni che, come giustamente riconosciuto dalle parti e dal pretore medesimo, devono essere compensati con il saldo del salario rivendicato dall'istante per il mese di agosto 2001. Su quest’importo di fr. 1'088.– lordi (corrispondente al salario mensile dedotte le indennità di malattia percepite dalla lavoratrice), deve quindi essere computata la somma di fr. 619.– lordi (equivalente al salario per i 6,19 giorni di vacanza in esubero, cfr. art. 17 cpv. 5 CCNL 98), da qui un saldo a favore dell'istante di fr. 469.– lordi, ossia fr. 421.40 netti (previa deduzione degli oneri sociali del 10,15 %, cfr. doc. B e 7), e non i fr. 754.– lordi riconosciuti dal pretore.

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere parzialmente accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 421.40 netti oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2001.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 6 febbraio 2003 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 20 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è fatto obbligo a __________ di versare a __________ l’importo di fr. 421.40 netti oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2001.

                                         2.   Non si prelevano tasse e spese, mentre l'istante verserà alla convenuta fr. 600.– per parte di ripetibili.

                                   II.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Le ripetibili sono compensate.

                                  III.   Intimazione a:

                                         – __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                             La segretaria

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