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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.07.2004 16.2003.101

20 luglio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,469 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2003.101

Lugano 20 luglio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 novembre 2003 presentato da

 RICO1  patr. dallo  RAPP1 Lugano  

contro  

la sentenza 31 ottobre 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003.00065) promossa con istanza 27 giugno 2003 nei confronti di

CON1 Lugano  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'900.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal pretore,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      RICO1 è stata assunta alle dipendenze della CON1 come impiegata dal 1° settembre 2000 (doc. B). Il 26 marzo 2003 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 31 maggio 2003, data sino alla quale quest'ultima è stata remunerata. A seguito del rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere per accettazione la lettera di licenziamento consegnatale personalmente quel giorno, la stessa le è stata nuovamente notificata con invio raccomandato 27 marzo 2003, giunto a destinazione il 1°aprile 2003 (doc. C). Prevalendosi di questo termine di notifica del licenziamento, e quindi della scadenza del periodo di disdetta alla fine del mese di giugno 2003, RICO1 ha chiesto, con istanza 27 giugno 2003, la condanna della CON1 al pagamento di fr. 4'900.corrispondenti al salario rivendicato per il mese di giugno 2003. Per quanto attiene alla disdetta comunicatale il 26 marzo 2003, l'istante ne eccepisce la nullità ai sensi dell'art. 336c cpv. 2 CO siccome notificata durante un periodo di malattia, come comprovato dal certificato 24 marzo 2003 del dr. __________ e attestante un’inabilità lavorativa al 100% dal 24 al 31 marzo 2003. In merito alla sua presenza sul posto di lavoro il 26 marzo 2003 nonostante fosse inabile per malattia già dal 24 marzo precedente, essa rileva di essere stata richiamata in ufficio dalla convenuta la quale ha approfittato dell'occasione per notificarle il licenziamento. La convenuta si è opposta alle pretese avversarie contestando di aver notificato la disdetta durante un periodo protetto ai sensi dell'art. 336c CO. Essa assevera che il 26 marzo 2003, data di notifica della disdetta, l'istante si trovava sul posto di lavoro, dove era rientrata di sua spontanea volontà il pomeriggio del 25 marzo, svolgendo le sue abituali mansioni e senza accennare a nessuna indisposizione, contrariamente a quanto risulta dal certificato medico che peraltro le è stato consegnato solo il 27 marzo 2003.

                                2.      Con sentenza 31 ottobre 2003 il Pretore, esclusa l'inabilità lavorativa dell'istante al momento della notifica della disdetta del rapporto di lavoro, ha confermato la validità della disdetta per il 31 maggio 2003, data sino alla quale la lavoratrice ha regolarmente percepito il salario, e ha pertanto respinto l'istanza.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la prova documentale costituita dal certificato del dr._________, non ritenendo provato il suo stato di malattia il giorno 26 marzo 2003.

                                          Con osservazioni 28 novembre 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso chiedendo che lo stesso venga dichiarato temerario.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                5.      La ricorrente contesta l'accertamento del Pretore secondo cui essa era abile al lavoro al momento della notifica della disdetta del rapporto di lavoro, nonostante il certificato medico da lei prodotto la dichiarava inabile al 100% dal 24 al 31 marzo 2003.

                                         Secondo l'art. 336c cpv. 2 CO la disdetta data quando il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia (cpv. 1 lett. b) è nulla. L'onere della prova dell'inabilità lavorativa del lavoratore compete a quest'ultimo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 336c CO). A tal fine l'istante ha prodotto il certificato del dr. __________(doc. D). Se è vero che di principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro del dipendente ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 30), è altrettanto vero che trattandosi di una prova come un'altra questa può essere sconfessata da altre risultanze probatorie (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 29 ad art. 90).Nel caso di specie, a prescindere dalla diagnosi resa dal medico (secondo il quale l’istante era inabile a causa di un'influenza) mentre l'interessata ha addebitato la sua assenza a un'indigestione (cfr. teste __________ __________), è indubbio che il comportamento della lavoratrice, ovvero la sua presenza sul posto di lavoro già dal pomeriggio del 25 marzo 2003 e per tutto il giorno del 26 marzo 2003 sino alla notifica del licenziamento avvenuta in serata (cfr. testi ____________________e __________, nonché il tabulato relativo all'orario di presenza sul posto di lavoro dell'istante: doc. 5), permette di non considerare errata e tantomeno arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale il 26 marzo 2003 l'istante era abile al lavoro nonostante il tenore del certificato medico (Wyler, Droit du travail, 2002, pag. 162; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 12 ad art. 324a/b CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 9 ad art. 324a CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.5 ad art. 336c CO).

                                         In merito ai motivi della presenza dell'istante sul posto di lavoro, l'allegazione di quest'ultima secondo la quale essa vi si trovava poiché costretta a farvi rientro dalla convenuta, non ha trovato nessun riscontro dall’istruttoria. Al contrario, __________ ha dichiarato che l’istante, il pomeriggio del 25 marzo 2003, rientrò al lavoro spontaneamente, svolgendo normalmente le proprie mansioni sino alla sera del 26 marzo 2003 (cfr. verbale 19 agosto 2003 pag. 3), ciò che è stato confermato anche da____________________ (cfr. verbale 19 agosto 2003 pag. 5). A proposito di queste due deposizioni, che la ricorrente pretende inattendibili e poiché rese da due dipendenti della convenuta, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora la credibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 34).In altre parole, la deposizione di un dipendente può essere ignorata solo se la stessa è sconfessata da altre emergenze processuali, ciò che non è il caso in concreto, non essendovi peraltro motivo di ritenere che l’esistenza del rapporto di subordinazione tra la convenuta e i testi possa aver indotto costoro a dare una versione distorta o inveritiera dei fatti.

                                    6.   La valutazione delle prove effettuata dal Pretore, sulla base della quale egli ha ammesso la validità della disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 2003, può quindi essere confermata. Ne discende che il ricorso, di natura prevalentemente appellattoria in quanto si limita a riproporre il punto di vista dell'istante senza che ciò basti a dimostrare il preteso arbitrio in cui sarebbe incorso il Pretore, deve essere respinto.

                                   7.   La richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso non può invece essere accolta, non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 12 novembre 2003 di RICO1 è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. La ricorrente verserà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.Intimazione:

                                         -    ;

                                         -   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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