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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.05.2003 16.2002.97

19 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,387 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.97

Lugano 19 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  Contro  

la sentenza 25 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 maggio 2002 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'300.- oltre accessori nonché il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Riviera,

domande respinte dal primo giudice che ha pure respinto la domanda riconvenzionale

della convenuta intesa al pagamento di fr. 3'435.-,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1.In data 25 giugno 1999 __________ e __________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale quest’ultima metteva a disposizione della prima un garage di sua proprietà per il deposito di mobilio e suppellettili varie. L’occupazione del locale si è protratta dal mese di luglio 1999 sino al mese di ottobre 2001 (cfr. lettera 30 aprile 2002). Come corrispondente le parti avevano pattuito il pagamento di una pigione mensile di fr. 100.-; tuttavia, siccome la locatrice non ha mai pagato questo importo, __________ ha inoltrato la presente istanza, chiedendo il pagamento di complessivi fr. 3'300.- a titolo di pigioni arretrate. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, contestando l'esistenza di un contratto, così come descritto da controparte: a suo dire sarebbe stata infatti l’istante ad offrirle gratuitamente l'utilizzo del suo garage quale deposito per il mobilio, mentre la sottoscrizione della convenzione 25 giugno 1999 sarebbe stata proposta dalla convenuta al solo scopo di permetterle di sostanziare un'eventuale pretesa risarcitoria nei confronti di terzi responsabili del ritardo nella consegna della sua nuova abitazione, risarcimento che se del caso avrebbe ristornato all’istante. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 3'435.- corrispondenti ai danni che la stessa sostiene di aver subito a dipendenza della sparizione e del danneggiamento di mobilio e suppellettili varie che si trovavano nei locali dell'istante.

                                   2.   Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla mancata contestazione da parte dell’istante delle allegazioni di controparte circa la sottoscrizione di un atto simulato, ha attribuito tale qualifica alla convenzione 25 giugno 1999 concludendo così alla sua nullità e quindi alla reiezione dell'istanza. Egli ha pure respinto la riconvenzione per mancanza di prove sul danno.

3.Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare di aver accolto la tesi di parte convenuta circa la sottoscrizione di un atto simulato unicamente a dipendenza della mancata esplicita contestazione di una lettera 30 aprile 2002 della controparte, peraltro in contraddizione con il chiaro testo della convenzione iniziale.

                                         Con scritto 16 dicembre 2002 la controparte si oppone all'accoglimento del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                5.      L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto processuale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte cui incombe l'onere della prova, in particolare se un certo fatto debba o meno ritenersi accertato (DTF 84 II 33 e 80 II 298; Rep 1989, 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione, rispettivamente l'eccezione sollevata a tal fine (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 27).

                                         Nel caso di specie l’istante, attenendosi ai principi sopra menzionati, ha fatto fronte al proprio onere della prova, producendo il contratto di locazione del locale deposito (art. 253 CO), mentre alla convenuta spettava di dimostrare che quell'accordo era atto simulato come ha sostenuto nella propria risposta, rinviando al contenuto della propria lettera alla controparte 30 aprile 2002. Sennonché, in concreto, questo scritto, se processualmente potrebbe persino essere considerato parte delle allegazioni della convenuta, sicuramente non può costituire prova del fatto sostenutovi: ancorché esso sia indicato come documento (doc. 1), riferisce la tesi di una parte, corrispondente a una pretesa eccezione liberatoria dell'obbligazione contrattuale di pagare una pigione mensile. È vero che controparte non ha contestato l'eccezione, ma alla stessa non incombe nessun obbligo di contestazione delle argomentazioni di parte convenuta. Infatti, l'istante non è tenuto a replicare per contestare le argomentazioni della risposta. Come già accennato, l'onere della prova sui fatti di risposta sussiste a carico della parte convenuta e ciò a prescindere dall'esistenza di una contestazione, peraltro implicita già per il fatto che l'istante ha proposto una fattispecie diversa, confermata in sede di contraddittorio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 175 CPC, m. 2). La contraria conclusione del Pretore non può pertanto essere condivisa e costituisce una manifesta errata applicazione di norme del diritto processuale, peraltro dedotte dall'art. 8 CC.

                                    6.   Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all’importo di fr. 2'800.- pari alle mensilità scoperte per il periodo luglio 1999 - ottobre 2001 (durata della locazione riconosciuto dalla convenuta), oltre agli interessi del 5% dal 23 aprile 2002, data di notifica del precetto esecutivo (DTF 116 II 236 consid. 5a). La reiezione della riconvenzione è estranea a questa decisione non essendo stata oggetto di impugnativa.

                                          Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Le indennità processuali di prima sede non sono calcolate in base alla TOA dal momento che le parti non erano patrocinate. Avendo postulato in questa sede la condanna di controparte al pagamento dell'importo ridotto di fr. 2'800.-, la ricorrente vi è integralmente vittoriosa.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Riviera, limitatamente ai suoi dispositivi n. 1, 3 e 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.       L'istanza è parzialmente accolta. __________ è condannata a

       pagare a __________ l'importo di fr. 2'800.oltre interessi del

       5% dal 23 aprile 2002.

                                               1.1 Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al

                                                      PE n. __________dell’UEF di Riviera.

                                          3. La tassa di giustizia della domanda principale di fr. 250.- nonché le spese

                                              di complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della parte convenuta per 5/6 e

                                              per 1/6 a carico dell'istante.

                                          5. La convenuta rifonderà all’istante un’indennità di fr. 150.-.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-,

                                          già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                III.      Intimazione a:

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             La segretaria

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