Incarto n. 16.2002.73
Lugano 17 marzo 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 agosto 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 11 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 maggio 2002 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'282.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 17 maggio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'282.- a saldo della nota 5 novembre 2001 emessa a titolo di onorario per l’allestimento di un preventivo richiestogli dal convenuto e avente per oggetto i lavori di ristrutturazione di un appartamento di quest’ultimo a __________ (doc. C). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito qualsiasi incarico a titolo oneroso all'istante al quale aveva semplicemente richiesto l'allestimento di un preventivo di massima -sulla base di piani già esistentie inteso a ottenere un’indicazione dei possibili costi di ristrutturazione del bene acquistato.
2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il carattere oneroso della prestazione sia a dipendenza del suo contenuto in quanto intesa a valutare tutti i lavori necessari alla ristrutturazione dello stabile del convenuto e il loro costo -attività tipica della professione dell’architettoche del fatto che tra le parti non sussisteva nessun rapporto che potesse indurre il convenuto a ritenere gratuite le prestazioni dell’istante, ha integralmente accolto l’istanza rimasta senza contestazione nel suo ammontare.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto a titolo oneroso. Contestata dal ricorrente è innanzi tutto la qualifica attribuita dal primo giudice all’attività dell’istante, non potendo la stessa essere equiparata a quella di un architetto, formazione professionale di cui l'istante non dispone in quanto tecnico edile. Sottolinea inoltre il carattere gratuito dell'incarico conferito alla controparte, mentre sull'ammontare del credito, il ricorrente sostiene di averlo contestato sia nella fase preprocessuale, sia davanti al giudice. Rileva poi l’inapplicabilità delle norme SIA (in specie della n. 102) alle quali le parti non hanno mai fatto riferimento e che comunque il primo giudice ha erroneamente ammesso. Da ultimo l’insorgente contesta il riconoscimento all’istante di un’indennità a titolo di ripetibili.
Con osservazioni 20 settembre 2002 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
5. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice sull'onerosità della prestazione dell'istante non è arbitraria. Al proposito il Segretario assessore ha ritenuto che l'allestimento del preventivo in discussione configura un appalto, a dipendenza del fatto che non esistevano le condizioni oggettive perché il convenuto potesse credere che la prestazione fosse gratuita (sentenza, punto 3). Il ricorrente, da parte sua non esclude che -di principio- l'allestimento di un preventivo possa fare oggetto di un contratto d'appalto la cui prestazione caratteristica dev'essere remunerata, ma -con riferimento al caso concreto e alla gratuità della prestazione- ritiene errata la decisione impugnata perché il giudice non ha applicato le norme sul mandato. L'argomento non è tuttavia di nessun rilievo poiché in concreto la qualifica giuridica del contratto non è determinante: oggi infatti -a proposito del significato dell'art. 394 cpv. 3 CO- non esiste più la presunzione della gratuità del mandato (Fellmann, in Comm. di Berna, 1992, art. 394 CO, N. 366 e 388). Inoltre, nella fattispecie, non può essere esclusa l'esistenza di un uso in favore dell'onerosità della prestazione effettuata dall'istante: al proposito, basti la considerazione che generalmente un lavoro di simile natura, effettuato nell'ambito professionale, viene retribuito, ciò che è confortato dal fatto -giustamente rilevato dal Segretario assessore- che la stessa prestazione (al di là della formale qualifica dell'istante) è contemplata da tariffari di categoria come una posta che dà diritto a una parte ben definita di onorario (Fellmann, op. cit., ibidem, N. 376, 380 e 381). D'altra parte, l'interpretazione delle circostanze (Fellmann, op. cit., ibidem, N. 388), unica base di giudizio in assenza di prove, non permette di concludere alla tacita gratuità dell'incarico, tant'è che, almeno in questa sede, il ricorrente ammette il diritto di controparte a una remunerazione che sarebbe stata fissata successivamente nel caso in cui io e mia moglie avessimo ritenuto di affidargli l'appalto per i lavori di ristrutturazione (ricorso, punto 4), ciò che colloca inequivocabilmente il rapporto fra le parti in un ambito professionale che a sua volta porta ulteriormente a escludere il preteso impegno dell'istante di procedere al lavoro senza diritto a remunerazione. Anzi, a ben vedere, il ricorrente non ha mai affermato l'esistenza (esplicita o tacita) di un simile impegno, limitandosi a considerare che controparte avrebbe dovuto avvisarlo dell'onerosità del lavoro (questione già esaminata) e che proprio perché i lavori ci sono stati sconsigliati era da ritenere che il preventivo non andava remunerato (duplica 24 giugno 2002), ciò che rappresenta tuttavia un'interpretazione puramente soggettiva dei fatti. Ma il ricorrente -in prima sede- non si è nemmeno opposto al pagamento richiesto a causa della professione dell'istante (che non è architetto) come fa invece in questa sede: in tal modo, tuttavia, egli propone un inammissibile fatto nuovo (art. 321 CPC).
Comunque non può essere considerata in sé arbitraria nemmeno la definizione dell'accordo sull'allestimento del preventivo come contratto d'appalto (quindi per principio oneroso), tant'è che dottrina e giurisprudenza appaiono almeno non univoche sul tema (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 52 e rif. ivi).
6. Per quanto attiene all’ammontare del credito dell’istante, riconosciuto nella sua totalità dal segretario assessore, va rilevato che il ricorrente, contrariamente a quanto vorrebbe pretendere in questa sede, non ha mai contestato l’importo della mercede richiesta, nemmeno a titolo subordinato. Correttamente, pertanto, il Segretario assessore ha ammesso il credito nel suo ammontare pieno, valendo senza riserve l'art. 170 cpv. 2 CPC secondo cui i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa. Cosi stando le cose, l’attuale contestazione sulla congruità della nota professionale dell’istante e, eventualmente, sul modo di applicare alla fattispecie le norme SIA, non può essere considerata in quanto processualmente irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Al proposito il ricorrente allude anche al fatto che il verbale del contraddittorio sarebbe incompleto poiché non darebbe atto della sua contestazione sull'ammontare del credito. Di converso risulta che egli ha sottoscritto il verbale d’udienza 24 giugno 2002 senza nulla eccepire in merito al suo contenuto; tuttavia, in assenza di un'impugnazione per falsità davanti all'autorità penale, a questa Camera non compete l'esame della fedefacenza dei verbali (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 119, m. 1).
Inoltre, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto della stessa contestazione, da lui formulata nella fase preprocessuale e risultante dai documenti di causa. Sennonché, è principio processuale indiscusso che il giudice deve tener conto esclusivamente delle allegazioni formulate dalle parti al fine di determinare con certezza i limiti della contesa (CCC 12 luglio 2002 in re P. e P. c/ C. - massima pubblicata in www.ti.ch/Generale/PG; Brönnimann, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5).
Sempre a proposito dell'entità del credito, il ricorrente lamenta ancora che quell'importo non sia stato verificato peritalmente. Dimentica però che la prova -quand'anche fosse stata proposta dall'istante- non sarebbe stata ammessa poiché non può esservi istruttoria su fatti non contestati (art. 184 cpv. 2 CPC).
7. In merito al riconoscimento all'istante della somma di fr. 100.- a titolo di indennità, va rilevato che -contrariamente a quanto ritiene il ricorrente- anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/ Trezzini, ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353).
8. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che non ha accertato i motivi di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 agosto 2002 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 120.–
b) spese fr. 30.–
fr. 150.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria