Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.2002 16.2002.65

30 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·521 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.00065

Lugano 30 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 14 giugno 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 marzo 2002 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 117.50 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 26 marzo 2002 la ditta individuale __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 117.50 a saldo della fattura 14 giugno 2000 emessa per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta; 

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto che l'istante non ha sostanziato la sua pretesa né al momento dell'inoltro dell'istanza, alla quale ha allegato unicamente il PE, e tantomeno all'udienza alla quale non ha presenziato, ha respinto l’istanza;

                                          che con scritto 2 luglio 2002 l'istante insorge contro il predetto giudizio;

                                         che -anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di impugnare la decisione di primo grado;

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso 2 luglio 2002 di __________ di __________ è nullo.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Carona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

16.2002.65 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.2002 16.2002.65 — Swissrulings