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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.2002 16.2002.59

27 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·951 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.00059

Lugano 27 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 giugno 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 12 giugno 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 marzo 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gi atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 5 marzo 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'118.10 oltre interessi, corrispondenti alla metà delle spese mediche che essa sostiene di aver dovuto affrontare per la cura del figlio __________;

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione sottoscritta dalle parti il 18 ottobre 2000 (doc. A) in base alla quale il marito si è assunto l'impegno di partecipare nella misura della metà alle spese straordinarie causate dalla malattia del figlio __________, affetto da talassemia mediterranea, e non coperte dalle assicurazioni (cfr. punto 4 convenzione);

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza, contestando le rivendicazioni della moglie, non avendo la stessa comprovato che l'importo posto in esecuzione corrispondesse a spese mediche per il figlio non coperte dalla cassa malati;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, considerato valido riconoscimento di debito la convenzione sottoscritta dalle parti e ritenuto giustificato l'obbligo per il padre di partecipare alle spese di cura del figlio, ha accolto l'istanza per l'importo di fr. 1'118.10, mentre non ha riconosciuto la pretesa relativa al pagamento degli interessi;

                                          che con il presente tempestivo gravame l'escusso insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver ammesso l'istanza di rigetto, nonostante la procedente non abbia provato che l'importo posto in esecuzione corrisponda a quanto effettivamente non coperto assicurativamente;

                                          che con osservazioni 30 luglio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso, eccependone innanzi tutto l’ammissibilità siccome di natura prevalentemente appellatoria;

                                         che questa censura dev'essere di primo acchito respinta, avendo il ricorrente chiaramente indicato il titolo di cassazione invocato, ovvero quello dell’arbitraria valutazione delle prove e dell’errata applicazione del diritto materiale;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona;

                                          che siffatta dichiarazione dev’essere chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione, ritenuto che l’importo riconosciuto dev'essere determinato o facilmente determinabile sulla base di criteri oggettivi, stabiliti in precedenza e sottratti alla libera disposizione delle parti (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, N. 25 segg. ad art. 82 LEF);

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin, op. cit., N. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che in concreto, il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione è la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione che al suo punto 4 prevede l'obbligo per il marito di partecipare nella misura di un mezzo alle spese relative alle cure straordinarie eventualmente necessarie per il figlio e non coperte dalle assicurazioni;

                                          che quindi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla clausola convenzionale emerge sì l'impegno di partecipazione del marito nei termini summenzionati (ciò che potrebbe essere posto alla base di un giudizio sul merito della controversia), ma non è possibile dedurre nessuna indicazione sull'importo concretamente posto in esecuzione, venendo così a mancare un presupposto fondamentale per concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                          che di conseguenza il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale, specie dell’art. 82 LEF;

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre al ricorrente non vengono assegnate ripetibili non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 22 giugno 2002 __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 12 giugno 2002 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1. L'istanza è respinta.

                                          2. La tassa di giustizia di fr. 70.- e le spese di fr. 30.-, da

                                              anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo

                                              carico.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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