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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.2002 16.2002.39

20 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·881 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.00039

Lugano 20 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 maggio 2002 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    contro  

la sentenza 7 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 9 gennaio 2002 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 402.50 a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.     Con istanza 9 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________, presso la quale ha lavorato in qualità di apprendista dal 1° agosto 1999 sino al 31 luglio 2001, al fine di ottenere il pagamento di fr. 402.50 a titolo di tredicesima pro rata temporis per il 2001. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla più dovere all'istante alla quale ha regolarmente pagato sia lo stipendio, sia la tredicesima per tutta la durata del rapporto di lavoro: in particolare afferma di aver versato alla dipendente una mensilità piena sia con lo stipendio di dicembre 1999 (malgrado l'attività svolta solo a partire dal mese di agosto), sia nel mese di dicembre 2000, a valere quale tredicesima per l'intero anno lavorativo. I pagamenti così avvenuti, eccedenti il salario, coprirebbero per l'intero periodo di apprendistato il preteso diritto alla tredicesima.

                                2.     Con il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha respinto l'istanza avendo la convenuta comprovato l'avvenuto pagamento della tredicesima per tutta la durata dell'apprendistato.

                                3.     Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver concluso all'avvenuto pagamento della tredicesima, considerando che nei versamenti effettuati dalla convenuta nei mesi di dicembre 1999 e 2000 fosse compreso un anticipo della tredicesima per l'anno successivo; anticipo di cui la convenuta non aveva mai parlato, trattandosi invece della tredicesima pro rata temporis per l'anno in corso, oltre a una gratifica.

                                        Con osservazioni 28 maggio 2002 controparte ribadisce la correttezza della sua posizione.

                                4.     Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                5.     Contrariamente a quanto affermato con l'istanza, ossia il solo diritto al pagamento della tredicesima mensilità riferita ai mesi da gennaio a luglio 2001, in questa sede la ricorrente sostiene che quanto da lei percepito oltre lo stipendio di dicembre 1999 (fr. 500.–: doc. B) si comporrebbe della tredicesima pro rata temporis per quell'anno e di una gratifica speciale. Questa tesi configura tuttavia un inammissibile fatto nuovo, opponendovisi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

                                6.     Per il resto, pacifico in causa il diritto al pagamento della tredicesima mensilità (verosimilmente in aggiunta al minimo previsto e come valida deroga in favore dell'apprendista: cfr. Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 344a CO, N. 6), ancorché non previsto esplicitamente dal contratto di tirocinio, ma reclamato dall'istante, ammesso sostanzialmente dalla datrice di lavoro e dal primo giudice, la decisione impugnata non è sicuramente arbitraria ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC. Infatti, il conteggio da cui risulta il rispetto del diritto in questione relativamente a tutto il periodo d'impiego dell'apprendista presso la ditta convenuta è sostenibile: né esso appare scorretto per riguardo al rapporto concreto, né l'istante ha affermato o dimostrato il proprio diritto a percepire alcunché oltre quegli importi.

                                7.     Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev'essere respinto.

                                        Per quanto riguarda questa sede, alla parte resistente dev'essere riconosciuta un'indennità processuale, ancorché non calcolata in base alla TOA dal momento che __________ non ha fatto capo a patrocinio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:           1.     Il ricorso per cassazione 10 maggio 2002 __________ è respinto.

                                2.     Il presente giudizio è esente da spese e da tassa di giustizia. __________ verserà a __________ un'indennità di

                                        fr. 50.–

                                3.     Intimazione a:

                                        – __________

                                        Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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