Incarto n. 16.2002.00022
Lugano 09 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 26 febbraio 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 5 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 400.– oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 20 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 400.– versatole a titolo di acconto per l'acquisto di una vettura d'occasione alla quale ha in seguito rinunciato a dipendenza di inadempienze della parte convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo a carico della convenuta il pagamento all'istante dell'importo di fr. 400.– e a carico di quest'ultimo l'obbligo di restituire alla convenuta la chiave d'avviamento del veicolo e il relativo libretto delle istruzioni;
che con scritto 26 febbraio 2002 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 febbraio 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare la propria opposizione al pagamento della pretesa rivendicata dall'istante;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'atto ricorsuale 26 febbraio 2002 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria