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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.03.2002 16.2002.16

13 marzo 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·387 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.00016

Lugano 13 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 1° febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 gennaio 2002 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      

                                          che con sentenza 1° febbraio 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente  all'importo di fr. 4'757.-, l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato;

                                          che con atto ricorsuale 28 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

                                          che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

                                          che nel caso concreto, al momento dell’inoltro del ricorso (7 marzo 2002 come risulta dal timbro postale),                                    il termine ricorsuale di 10 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

                                          che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il  rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

                                          che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 28 febbraio / 7 marzo 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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