Incarto n. 16.2002.00016
Lugano 13 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 1° febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 gennaio 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 1° febbraio 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 4'757.-, l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato;
che con atto ricorsuale 28 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto, al momento dell’inoltro del ricorso (7 marzo 2002 come risulta dal timbro postale), il termine ricorsuale di 10 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 28 febbraio / 7 marzo 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria