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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.01.2003 16.2002.100

9 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·680 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.100

Lugano 9 gennaio 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 4 dicembre 2002 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 2 dicembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 17 ottobre 2002 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'002.80 a titolo di pretese salariali,

domanda aumentata a fr. 6'101.75 netti e così accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 17 ottobre 2002 __________, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di gerente del __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'002.80 rivendicati a titolo di pretese salariali, domanda in seguito aumentata a fr. 6'101.75 netti e corrispondenti al salario per i mesi di luglio e agosto 2002 e alle  vacanze non godute;

                                          che con il querelato giudizio il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione, non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nel concreto con una prima ordinanza 18 ottobre 2002 il pretore ha proceduto alla convocazione delle parti alla discussione dell'istanza per il 21 novembre 2002;

                                          che con scritto 13 novembre 2002 la convenuta, riconoscendo all'istante l'importo di fr. 6'101.74, ha illustrato i motivi per i quali non ha preceduto al pagamento delle spettanze salariali della lavoratrice, rimproverandole di aver abbandonato il posto di lavoro e di aver avuto un atteggiamento sleale nei suoi confronti, indicando nel contempo di essere impossibilitata a partecipare all'udienza;

                                          che con ordinanza 15 novembre 2002 il pretore ha quindi rinviato l'udienza al 2 dicembre 2002 alle ore 16.00, notifica di rinvio che la convenuta ha ricevuto il 1° dicembre 2002 per il tramite dell'usciere comunale;

                                          che in questa sede la convenuta sostiene di non aver potuto partecipare all'udienza poiché impossibilitata per fatti personalmente seri, e assevera di aver anticipato telefonicamente la sua assenza alla pretura il giorno stesso dell'udienza;

                                         che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;

                                         che in concreto la convenuta, oltre a non sostenere di aver chiesto tempestivamente un ulteriore rinvio della discussione, non espone, né prova quale sia stato il motivo che le impedisse di presentarsi al contraddittorio, rendendo così impossibile all'autorità di ricorso di giudicare sulla conformità dell'agire del primo giudice con l'accennato art. 136 CPC;

                                         che in tal senso la censura ricorsuale appare nulla poiché insufficiente nella motivazione (art. 329 cpv. 2 lett. e e cpv. 3 CPC);

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso -senza notifica alla controparte per le osservazioni- qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 4 dicembre 2002 di __________ è nullo.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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