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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.2002 16.2001.94

17 aprile 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·624 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2001.00094

Lugano 17 aprile 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 dicembre 2001 presentato da

__________

    contro  

la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° marzo 2001 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati agli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 1° marzo 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'360.– oltre spese e tassa di diffida, corrispondenti al premio rivendicato nei confronti di quest'ultimo sulla base del contratto di assicurazione infortuni dallo stesso concluso, scaduto il 1° gennaio 2000;

                                          che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 15 marzo 1996;

                                          che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esigibilità del credito rivendicato dall'istante;

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenuto esigibile il premio rivendicato dall'istante, nonostante questa avesse disdetto il contratto già a far tempo dal 1° gennaio 1999;

                                          che al ricorso controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);

                                          che trattandosi di una persona giuridica, qual'è in concreto l'__________, con sede a __________, essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC);

                                          che nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso che le persone che hanno sottoscritto l’istanza alla Pretura, tali __________ e __________, non sono iscritte a registro e non sono pertanto legittimate a vincolare né individualmente, né collettivamente la __________;

                                          che, ancorché il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 142, m. 4);

                                          che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera constatare la nullità dell’istanza 1° marzo 2001 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza;

                                          che al ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      L’istanza 1° marzo 2001 di __________ è nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 30.– per questa sede.

                                3.      Intimazione a :

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                La segretaria

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