Incarto n. 16.2001.00088
Lugano 5 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 novembre 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 22 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 settembre 2001 da
__________ (rappr. dal __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 17 settembre 2001 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'800.- oltre accessori, corrispondenti a una tassa di allacciamento alla canalizzazione, domanda avversata dall'escusso;
che con sentenza 22 ottobre 2001 il Giudice di pace del Circolo di Gambarogno, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l'escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 8 novembre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che la sentenza dedotta in cassazione è stata notificata al ricorrente il 24 ottobre 2001 (cfr. ricerca postale effettuata da questa Camera);
che pertanto, al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 8 novembre 2001) il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Gambarogno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria