Incarto n. 16.2001.00085
Lugano 4 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 31 ottobre 2001 presentato da
__________
contro
la sentenza 22 ottobre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 agosto 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'066.95 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Interlaken, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 20 agosto 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'066.95, corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della carta VISA GOLD no. __________ rilasciata a quest'ultimo;
che con sentenza 22 ottobre 2001 il pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 31 ottobre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto lo scritto menzionato, con il quale __________ si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere contro la sentenza pretorile, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'atto ricorsuale 31 ottobre 2001 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria