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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2001.00060

31 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,336 parole·~7 min·5

Riassunto

mandato: prova della conclusione del contratto

Testo integrale

Incarto n. 16.2001.00060

Lugano 7 dicembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 agosto 2001 presentato da

__________

  contro  

la sentenza 24 luglio 2001 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 maggio 2000 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'075.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Nel mese di aprile 1999 __________, intenzionato ad acquistare un nuovo autoveicolo previa ripresa della sua vettura Mitsubishi L 400 Combi, si è rivolto a diverse concessionarie tra le quali il __________ di __________. Presso questo garage egli ha ottenuto la valutazione del suo veicolo e ne ha provato uno nuovo che però non è risultato confacente alle sue esigenze. L'acquisto di una nuova vettura è invece stato perfezionato con il __________, al quale __________ ha pure comunicato il nominativo di __________, persona che gli era stata indicata dall'istante quale potenziale acquirente del veicolo usato e che in effetti lo comperò per il prezzo di fr. 16'000.– direttamente da __________.

                                2.      Con istanza 17 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'075.– a saldo della fattura emessa il 31 febbraio 1999 per "pratiche per la vendita del veicolo". La parte istante reclama infatti il pagamento delle spese, in particolare dell'onorario (doc. C), che essa sostiene esserle dovuto a dipendenza dell’impegno profuso per conto del convenuto dal quale aveva ricevuto l'incarico di vendere il suo veicolo d’occasione, vendita per il perfezionamento della quale aveva intrapreso tutte le pratiche necessarie con il potenziale acquirente __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico alla parte istante, in particolare quello di vendere il suo veicolo, essendosi rivolto alla medesima unicamente in previsione dell'acquisto di una nuova vettura, che però non ha trovato presso l’istante.

                                3.      Con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo che tra le parti si sia perfezionato un contratto di mandato in virtù del quale il convenuto avrebbe incaricato l'istante di riprendere il proprio veicolo, rispettivamente di trovare un acquirente al medesimo, prestazioni che l'istante ha provato di aver fornito: da qui il suo diritto al pagamento di una mercede che il primo giudice ha accolto nella misura richiesta ritenendola conforme all'impegno profuso e al beneficio che ne è derivato al convenuto.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e di aver arbitrariamente valutato le prove, ritenendo accertata la conclusione di un contatto di mandato tra le parti: sostiene al proposito di non aver mai conferito nessun tipo di incarico all’istante. Contesta inoltre l’accoglimento della pretesa dell’istante senza alcuna valutazione del suo ammontare da parte del primo giudice.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                6.      L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, conseguendone che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, in Comm. di Berna, n. 20 ad art. 8 CC).

                                          L'accertamento del primo giudice secondo il quale tra le parti si sarebbe perfezionato un contratto di mandato in virtù del quale il convenuto avrebbe richiesto un intervento alla parte istante affinché, previo esame del valore del furgone, quest'ultima o riprendesse il furgone di cui era proprietario o gli trovasse l'occasione di venderlo (sentenza, pag. 3), non può essere condiviso poiché non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Infatti, di fronte alle contestazioni del convenuto in merito a qualsiasi pattuizione tra le parti, spettava all'istante, che pretende il pagamento di spese e onorario sulla base di un incarico (ancorché generico) configurabile in un mandato, provare gli estremi di una simile pattuizione (art. 8 CC; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 183, m. 35 e 36). Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato nessun accordo in tal senso. Dalle stesse non è infatti emerso che il convenuto abbia conferito incarichi alla convenuta alla quale si è rivolto unicamente in previsione dell'acquisto di un nuovo veicolo, ancorché quel negozio abbia presupposto di poter ottenere la ripresa di quello usato. Non è contestato che in quest'ottica l'istante abbia in particolare effettuato una valutazione del veicolo Mitsubishi (doc. B), ma ciò rientra, come espressamente riconosciuto dal primo giudice, nelle usuali e gratuite incombenze che ogni garage assolve in previsione della vendita di una vettura mediante ripresa di un veicolo usato. Il fatto poi che l'istante abbia indicato alla controparte una persona interessata alla ripresa della vettura e –in quest'ambito– abbia svolto le pratiche necessarie al finanziamento dell'acquisto (teste __________), non prova ancora che questi passi siano stati intrapresi su incarico del convenuto. Di conseguenza, mancando la prova della conclusione di un mandato, come affermato dal primo giudice, l'istante non può pretendere dal convenuto –su quella base– la rifusione di spese e il pagamento di un onorario per prestazioni che non risultano esserle state richieste. Inoltre, considerato come il mandato sia di principio gratuito, si osserva come l'istante non abbia nemmeno giustificato il credito posto a giudizio.

                                7.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l’onere probatorio a carico delle parti, deve essere accolto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

                                          Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 3 agosto 2001 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 luglio 2001 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                               1.  L'istanza è respinta.

                                               2.  La tassa di giustizia di fr. 120.– e le spese di questa sede, ammontanti a fr. 85.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 60.–.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 60.– per questa sede.

                                III.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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