Incarto n. 16.2001.00042
Lugano 18 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 15 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 21 febbraio 2001 nei confronti di
__________ __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
1'881.85 oltre accessori a titolo di spese accessorie e risarcimento danni, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con l'istanza in esame la ricorrente aveva convenuto in giudizio i conduttori di un appartamento di tre locali loro locato dalla Comunione ereditaria fu __________ in uno stabile di Coldrerio per ottenere il pagamento dell'importo di fr. 1'873.85 a titolo di spese accessorie arretrate e di risarcimento danni;
che con sentenza 15 maggio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha respinto l’istanza, non avendo ritenuto provati i crediti dell'istante;
che con ricorso 1° giugno 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;
che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 16 maggio 2001, il ricorso spedito il 1° giugno 2001 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria