Incarto n. 16.2000.00087
Lugano 6 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 2000 presentato da
__________ (patr. __________)
contro
la sentenza 21 agosto 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 23 febbraio 2000 nei confronti di
__________ (patr. __________)
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'817.60 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 9'403.85 oltre interessi e accolta dal primo giudice nella misura limitata di fr. 1'943.55 oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 1991;
ricorrente l'attore il quale, con atto ricorsuale 1° settembre 2000, ha richiesto l'annullamento del giudizio impugnato con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 5'272.75 oltre interessi,
considerato che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai Fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 13 LOG);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 1);
che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza;
che, con le conclusioni di causa, il valore della domanda è stato fissato in fr. 9'403.85;
che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore sia quello dell'appello;
che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 22);
che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art. 126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 1° settembre 2000 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
§. Esso verrà deciso come appello.
2. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria