Incarto n. 16.2000.00079
Lugano 12 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 aprile 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 14 aprile 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 marzo 1999 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 485.70 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 22 marzo 1999 la Comunione dei comproprietari del condominio __________d ha convenuto in giudizio __________ -titolare di una quota di PPPal fine di ottenere il pagamento di fr. 485.70 corrispondenti al saldo di spese condominiali dallo stesso dovute;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito;
con atto ricorsuale 20 aprile 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria (nel Condominio _________ appunto)- anziché al suo domicilio in Italia;
che con osservazioni 25 agosto 2000, controparte postula la reiezione del gravame, eccependone la nullità dal punto di vista formale ed esponendo i motivi a sostegno del domicilio svizzero del ricorrente;
che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è ricevibile se dalla sua motivazione si individuano con sufficiente evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa distinguere il motivo di cassazione addotto o la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329, m. 2);
che, in concreto, il gravame è ricevibile poiché oggetto del ricorso è la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, di modo che il titolo di cassazione implicitamente invocato è quello di cui all’art. 327 lett. e CPC;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (garanzia estesa anche ai cittadini stranieri: cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1169), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nel caso concreto, come risulta dalla sentenza impugnata, la citazione all’udienza non è effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è stata ritornata alla Giudicatura di pace dal servizio postale;
che a sostegno del suo ricorso __________ produce in questa sede un attestato di residenza a __________, mentre controparte, affermando che l'eccezione in esame rappresenta un tentativo di protrarre nel tempo il pagamento del dovuto, evidenzia che il regolamento condominiale contempla la presunzione dell'elezione di domicilio di ogni condomino nella località di situazione dell'immobile di sua pertinenza; sostiene che il centro degli interessi del ricorrente è _________ e che comunque, negli anni scorsi, egli ha sempre ricevuto consenzientemente atti giudiziari ed esecutivi a __________, così come ha fatto in questa stessa vertenza;
che il Regolamento condominiale prodotto con le osservazioni al ricorso non è tuttavia in grado di provare la validità della costituzione di domicilio a __________, non tanto perché una norma in tal senso non vi sia contemplata, ma perché tale versione del regolamento appare del tutto diversa dall'estratto prodotto al giudice di pace (pure come regolamento "per l'uso e l'amministrazione del Condomini __________ - Part. no. __________ del Comune di __________ ") al fine di giustificare il diritto di esazione dei contributi e degli anticipi a carico dei condomini: ciò che legittimamente fa sorgere dubbi sull'attualità del regolamento prodotto in questa sede;
che se il ricorrente in passato ha ricevuto a __________ determinati atti giudiziari, ciò non prova che egli abbia sempre condiviso quella designazione del suo domicilio: per quanto concerne questa Camera, con il suo ricorso 14 maggio 1999 (inc. no. 16.99.48), già sosteneva di risiedere a __________, esibendo lo stesso certificato prodotto in questa sede (questione poi rimasta senza seguito poiché l'oggetto del gravame era diverso);
che la prova del domicilio fuori Cantone incombe alla parte che se ne prevale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 16, m. 4);
che, definendo "appartamento di vacanza" quello di __________, il ricorrente sostiene implicitamente che il centro dei suoi interessi non è in _________ ma a __________, mentre la prova di tale fatto non è immediata, tenuto conto che il ricorrente -nato nel 1910- è molto verosimilmente persona quiescente;
che la circostanza che, proprio in questa stessa vertenza, egli abbia ricevuto senza obiezioni a _________ il precetto esecutivo e abbia accettato la notifica nello stesso luogo della sentenza del giudice di pace, potrebbe dimostrare un atteggiamento meno ostruzionistico di quanto sostiene controparte;
che egli comunque ha spontaneamente posto rimedio alle eventuali formalità di notifica all'estero di futuri atti giudiziari, indicando un recapito a __________, presso l'avv. __________;
che, data l'imprescindibilità del diritto della parte di essere sentita, appare indicato non disattendere l'eccezione di domicilio all'estero, tenuto conto anche della fragilità dell'opposizione di parte istante, in particolare della mancata prova di una pattuizione sull'elezione di domicilio a __________;
che, in applicazione dell'art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia, la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in vigore dal 1° gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131);
che ciò implica l'invio dell'atto giudiziario (quindi anche di una citazione) per il tramite del Tribunale di appello quale autorità preposta ai sensi dell'art. 2 della Convenzione e da lì il proseguimento all'autorità estera;
che, in concreto, il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione alla discussione, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art. 124 cpv. 7 CPC), ha impedito al convenuto di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito;
che la sentenza così pronunciata è nulla sia in virtù dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, sia per effetto della cassazione (art. 327 lett. e CPC);
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che -come già accennato- avendo il convenuto designato l'avv. __________, quale persona preposta al ricevimento della prossima citazione, ovvero alla stregua di un rappresentante, questa potrà essergli notificata in Svizzera, presso quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC);
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente a dipendenza della concisione del suo scritto ricorsuale.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 20 aprile 2000 di __________ è accolto.
§. Di conseguenza la sentenza 14 aprile 2000 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria