Incarto n. 16.2000.00075
Lugano 20 luglio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 giugno 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 30 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 maggio 1997 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 614.95 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato che con istanza 6 maggio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, ora __________, e __________, titolari del salone da parrucchiere __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 614.95 oltre accessori a saldo della fattura n. __________emessa il 12 novembre 1996 per la fornitura di prodotti;
che le convenute si sono opposte all'istanza sostenendo che la merce fornita e oggetto della fatturazione controversa, non corrispondeva a quella ordinata;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, addebitando ad entrambe le parti una certa responsabilità (l'istante per non aver indicato chiaramente i termini di reclamo, le convenute per non aver ritornato la merce a loro dire diversa da quella ordinata) ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.–;
che con scritto 19 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione del mancato pagamento della pretesa avversaria;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 19 giugno 2000 di __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria