Incarto n. 16.2000.00035
Lugano 10 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 marzo 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 9 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da
__________ rappr. dall'__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’058.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 febbraio 2000 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’058.- a saldo della fattura 18 giugno 1997 (doc. C) emessa per spese varie relative alla degenza ospedaliera in camera semi-privata del convenuto, avvenuta dal 9 al 15 giugno 1997;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinte in quanto infondate le contestazioni del convenuto, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 28 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 marzo 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 28 marzo 2000 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria