Incarto n. 16.2000.00002
Lugano 17 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 1999 presentato da
__________
contro
la sentenza 17 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 novembre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'565.- oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 novembre 1999 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'565.- a saldo della fattura 28 agosto 1997 emessa per riparazioni effettuate sul veicolo di quest'ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 21 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 dicembre 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni- le proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 1999 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria