Incarto n. 16.2000.00100
Lugano 18 ottobre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 29 settembre 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 luglio 2000 da
__________ (patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'150.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'150.– a saldo della nota emessa il 18 marzo 1999 per le prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultima in relazione all’apertura di un esercizio pubblico a __________ (__________);
che con il querelato giudizio il segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio–Sud, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato alla discussione;
che con atto ricorsuale 29 settembre 2000 ____________________ è insorta contro il predetto giudizio: dopo aver descritto il rapporto sorto con la controparte, la ricorrente afferma di non aver potuto partecipare all’udienza del 13 settembre 2000, avendo dovuto partire urgentemente per la Liguria dove sua madre sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico: in particolare espone che il suo stato d'animo, turbato a causa della salute della madre, è stato causa dell'omesso avvertimento alla Pretura (essa è partita il giorno 10 settembre) di non poter presenziare all'udienza;
che, non avendo potuto esporre al giudice le proprie ragioni e prove, ritiene "ingiusta" nei suoi confronti la sentenza impugnata;
che a prescindere dal rispetto dei presupposti formali per presentare ricorso per cassazione (art. 329 CPC), dal testo del medesimo è possibile stabilire che il motivo di cassazione implicitamente invocato è quello di cui all'art. 327 lett. e CPC;
che tuttavia –in linea di principio– la malattia dalla madre, con conseguente assenza della convenuta all’estero dal 10 al 15 settembre 2000, non costituisce un impedimento tale da giustificare la sua assenza all’udienza del 13 settembre 2000;
che infatti la malattia quale causa di assenza da un'udienza giudiziaria è, a determinate condizioni, solo quella che colpisce la parte stessa o il suo patrocinatore (art. 136 cpv. 1 CPC);
che ciò non esclude la possibilità che, in casi particolari, il giudice accordi il rinvio di un'udienza anche per altri motivi gravi, ma ciò presuppone in ogni caso la presentazione di una domanda processuale in tal senso o, al limite, la comunicazione dell'impedimento all'autorità giudiziaria (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 136, m. 1);
che poiché la ricorrente ammette di aver omesso ogni attività nei confronti della Pretura prima dell'udienza e poiché non sostiene di non essere stata citata regolarmente al contraddittorio, non sono dati i presupposti della lesione del diritto di essere sentita;
che, non essendosi attuato il motivo di cassazione invocato, il ricorso dev'essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CP, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 2000 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria