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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.03.2000 16.2000.1

17 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·514 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00001

Lugano 17 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 18 dicembre 1999 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 5 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE no. __________dell'UEF di Cevio, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con  istanza 11 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 397.80, corrispondenti al contributo personale dovuto per il 1997;

                                         che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi AVS 24 dicembre 1998 regolarmente passata in giudicato;

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con scritto 18 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare all'udienza non essendole pervenuta la relativa citazione;

                                          che al ricevimento dell'istanza 11 ottobre 1999 il giudice di pace, con ordinanza 18 ottobre 1999, ha citato le parti all’udienza di discussione per il successivo 19 novembre;

                                          che la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita il 20 ottobre 1999 mediante invio raccomandato n. __________al domicilio della ricorrente, di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;

                                          che il mancato ritiro della citazione deve quindi essere addebitato alla ricorrente senza che questa possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita e tantomeno ottenere  che venga indetta una nuova udienza;

                                          che infatti in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 1);

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 18 dicembre 1999 di __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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