Incarto n. 16.2000.00105
Lugano 11 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 presentato da
__________ (patr. __________)
contro
la sentenza 29 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 marzo 1997 da
__________ (patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'041.10 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 4 marzo 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'041.40 a saldo di due fatture emesse il 4 e il 17 agosto 1995 (doc. B e C) per lavori di riparazione e manutenzione commissionati da quest'ultimo su un veicolo Audi 100 Avant di proprietà della ditta __________ (doc. __________).
Il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver agito in qualità di rappresentante della ditta surriferita presso la quale occupava una funzione dirigenziale (vicepresidente del consiglio di amministrazione e azionista al 30%), tant'è che aveva indicato all'istante di inviare le fatture per i lavori ordinati alla ditta proprietaria della vettura.
Il 27 maggio 1998 l'istante ha denunciato la lite alla ditta __________ la quale ha contestato la tempestività della notifica, giuntale a istruttoria praticamente ultimata, mentre nel merito ha contestato di aver autorizzato il convenuto a far eseguire le riparazioni oggetto delle fatture controverse (doc. I e L) che comunque non intende riconoscere.
2. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto l'istanza ponendo a carico del convenuto l'obbligo di pagare gli interventi richiesti all'istante e per i quali non è riuscito a provare di aver agito in qualità di rappresentante della società anonima.
3. Con il presente tempestivo gravame il convenuto è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto provata la sua qualità di organo della __________, e l'esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore di quest'ultima, unica debitrice dell'importo rivendicato da controparte.
Con rispettive osservazioni 25 e 27 novembre 2000 __________ e __________ hanno postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
5. La prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC; DTF 100 II 200, 211; Watter, in Comm. di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, nel caso concreto, al convenuto. Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Commentario di Berna, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 e segg.; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, p. 348 e 349). La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, op. cit., n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, op. cit., p. 156 e 157; von Thur/Peter, op. cit., p. 400). Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., p. 152; von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 e segg.).
6. Per quanto attiene al ruolo del convenuto in seno alla società, egli non ha invero mai affermato di avere poteri tali da permettergli di vincolare la società anonima con la sua firma individuale (la questione è d'altra parte irrilevante nella fattispecie, contrariamente a quanto sembra osservare la denunciata in lite), ma ha sostenuto e sostiene l'esistenza di un suo potere di rappresentanza a dipendenza della propria posizione dirigenziale nell'azienda e dei rapporti che si erano instaurati con le autorimesse cui facevano capo la ditta __________, rispettivamente i suoi dirigenti. Con ciò egli descrive la circostanza in base alla quale era autorizzato, ossia godeva di una procura (almeno) tacita, laddove la società rappresentata tollerava consapevolmente il suo comportamento. Pacifico il presupposto che egli abbia espresso all'istante di agire in nome della rappresentata (dando disposizioni perché le fatture venissero emesse a nome di quest'ultima), l'atteggiamento tenuto fino a quel momento dalla società anonima rappresenta –come indicato al precedente considerando 5– una delle possibili forme di procura: è vero –come afferma il primo giudice– che la procura attiene al rapporto interno fra rappresentato e rappresentante, ma ciò non toglie che esternamente abbia l'effetto di rendere valida una pattuizione fra il rappresentato e un terzo: in concreto il garage __________ A tal proposito, le prove offerte dal convenuto devono essere considerate sufficienti e poco importa se questi abbia precedentemente fatto capo o no all'autorimessa dell'istante. Intanto emerge che il dott. __________, per lo stesso veicolo messogli a disposizione dalla ditta (ossia di proprietà di questa: doc. A, 4 e 5), si era rivolto ripetutamente al Garage __________ le cui fatture erano senz'altro state assunte dalla __________ (doc. 5, 6 e 7); in secondo luogo, risulta che l'istante eseguiva abitualmente lavori di manutenzione e di riparazione alle vetture della ditta __________ messe a disposizione dei suoi dirigenti, emettendo le relative fatture alla società che provvedeva ad onorarle (__________). Ciò che, in concreto, trova conferma nell'originaria intestazione delle fatture in discussione alla società e non al convenuto. Se il __________ non ricorda di essere intervenuto anche sul veicolo affidato al convenuto, il __________ –pure dipendente dell'istante– conferma la circostanza, precisando di aver sempre intestato le schede di lavoro alla ditta __________i. Comunque, risulta che i dirigenti della stessa, e fra loro il convenuto, godevano delle prestazioni in discussione, trattandosi di "benefits a cui avevano diritto persone particolarmente riconosciute all'interno della ditta " (__________). Né risulta (e qui è l'istante che non l'ha provato) che –a prescindere da eventuali modifiche nei rapporti interni della società– il convenuto fosse stato privato della facoltà in esame al momento di ordinare all'istante i lavori oggetto delle fatture litigiose. Si deve così concludere, in particolare a fronte di questa situazione tutto sommato chiara, che la decisione impugnata, in quanto non tiene conto delle convergenti risultanze istruttorie, dev'essere considerata arbitraria a dipendenza della valutazione manifestamente erronea delle prove considerate nel loro complesso. Non basta pertanto, per contrastare queste conclusioni, la deposizione del __________ la quale, pur con riserva, diverge dalle altre prove assunte e riferisce di una fattispecie che non trova ulteriori riscontri.
7. Giacché sono dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 327 lett. g CPC, il ricorso dev'essere accolto. In applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, respingendo l'istanza in quanto proposta nei confronti di __________
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della parte soccombente (art. 148 CPC). Per contro la denunciata in lite __________ peraltro intervenuta in lite con riserva di avvalersi della tardività della denuncia, non sopporta le conseguenze negative dell'esito del processo (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 148, m. 29 e 30).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 29 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 4 marzo 1997 di Garage __________ è respinta.
2. La tassa di giustizia fissata in fr. 400.– e le spese, tutte anticipate dall'istante come di rito, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a ____________________ la somma di fr. 700.– a titolo di ripetibili.
II. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per
complessivi fr. 250.–, anticipate dal ricorrente, sono poste a
carico di Garage __________; questa verserà al ricorrente
l'importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria