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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.2000 16.2000.00072

14 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·704 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00072

Lugano 14 luglio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

  contro  

la sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 18 febbraio 2000 da

__________  

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 250.90 oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 18 febbraio 2000 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ -con la quale hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ - al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 250.90 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica, siccome comprese nei costi accessori pagati unitamente alla pigione;

                                          che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria;

                                          che con sentenza 21 giugno 2000 il Giudice di pace, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale nelle spese accessorie è compresa anche quella oggetto della presente vertenza, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato sulla vertenza senza che questa sia stata preventivamente sottoposta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e nonostante questa superasse la sua competenza per valore, nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove qualificando di spesa accessoria la posta in discussione;

                                          che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

                                          che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

                                          che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono  applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

                                          che poiché la vertenza che oppone le parti è volta a determinare se i costi relativi al consumo di energia elettrica rientrino o meno nella nozione di spese accessorie, questione sicuramente attinente alla locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

                                          che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;

                                          che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

                                          che a dipendenza dell'esito del ricorso non si pon conto di esaminare le ulteriori censure ricorsuali;

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 21 giugno  2000 del Giudice di pace.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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