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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00068

31 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·503 parole·~3 min·10

Riassunto

convenuto contumace

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00068

Lugano 28 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 26 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 dicembre 1999 da

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'494.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 23 dicembre 1999 il medico dentista __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'494.95 a saldo della fattura emessa il 1° aprile 1994 per prestazioni odontoiatriche svolte a favore di quest’ultimo;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando il mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria;

                                          che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), deve essere respinto;

                                          che infatti le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza (in particolare l’eccezione di prescrizione del credito dell'istante), non possono essere prese in considerazione siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                          che è infatti all'udienza di discussione dell'istanza, e solo in quella sede, che il convenuto deve esporre le proprie argomentazioni e contestazioni e produrre, se del caso, le prove a sostegno delle medesime (art. 294 cpv. 2 CPC), udienza alla quale il convenuto non ha partecipato;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 di __________ a è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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